dossier piano regolatore -
variante n°29 al PRGC di Cividale:
le osservazioni di Rinascita - PRC-
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Al Signor Sindaco
del Comune di Cividale del FriuliOggetto: Osservazioni alla Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale, ex art. 32 L. R. 52/91 e succ. modifiche e integrazioni.
Il sottoscritto Pinto Domenico, nato a Udine il 18.03.1961, residente in Cividale del Friuli, via ...
visto quanto evidenziato nei contenuti e nella relazione illustrativa della Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale di cui all'oggetto, formula le seguenti
OSSERVAZIONI: - relativamente alla Prima Variazione di cui alla Variante n. 29 in oggetto, nel metodo:
il richiamo alla "necessità di mettere a disposizione della Ditta SAF (Società Autoservizi FVG - Udine) un'area da destinare a deposito e rimessaggio delle autocorriere di linea di sua proprietà, come base logistica per ottimizzare il servizio nel comprensorio" è in urto con la logica della comune utilità che deve ispirare gli interventi urbanistici, non essendo accettabile che uno di questi sia esplicitamente realizzato a favore di un soggetto privato, come nel caso: la Ditta SAF (Società Autoservizi FVG - Udine) è una impresa a prevalenza di capitale privato, nella misura del 78,98%, come dichiarato in una lettera firmata dalle società Fratelli Olivo Srl, Ferrari Srl, Collavini Srl, Rosina Srl, Saita Srl, Net Spa e pubblicata dal "Messaggero Veneto" in data venerdì 30 agosto 2002;
- relativamente alla Prima Variazione di cui alla Variante n. 29 in oggetto, nei contenuti:
l'individuazione dell'area da trasformare da "Zona agricola normale" a "Zona per attrezzature urbane e comprensoriali" "al margine nord occidentale del territorio comunale di Cividale, al confine con il Comune di Moimacco, lungo il nuovo tracciato della viabilità per Moimacco, al bivio per Bottenicco, in posizione strategicamente idonea e funzionale allo scopo in quanto: esterna al sistema insediativo urbano, per evitare problemi ambientali dovuti al carico di mezzi di trasporto nelle zone abitate; non particolarmente distante dall'autostazione, per evitare tempi di percorrenza eccessivi; facilmente accessibile, senza essere conflittuale con la viabilità primaria del Comune" è censurabile:
a) per il fatto di incidere su una strada che vedrà la prospicienza del complesso edilizio del Palazzetto dello sport di Cividale del Friuli e dell'area di parcheggio annessa e funzionale allo stesso, con conseguente aumento dei carichi di traffico e dei rischi a ciò connessi;
b) per non essere indicato, neppure in forma di stima, il numero dei veicoli oggetto di rimessaggio, che va a incidere in modo determinante sui carichi di traffico e sui rischi connessi, di cui al punto precedente;
c) per essere l'area individuata senza alcuno studio complessivo sulla viabilità della zona;
d) per non essere definito se l'area di rimessaggio possa essere utilizzata dagli autobus adibiti al trasporto extra comprensoriale e/o dagli autobus turistici o di altro utilizzo e se la stessa area non possa essere utilizzata secondo le esigenze aziendali della SAF, che prevedano l'affitto o l'erogazione di prestazioni a terzi (le quali cose rimangono inscritte nell'ordine delle possibilità, con aggravio dei problemi di cui ai precedenti punti a), b) e c) e a conferma di quanto indicato circa gli aspetti metodologici al punto 1 su esposto);
e) per essere le norme particolari, le destinazioni d'uso e gli indici urbanistici edilizi indicati nel nuovo paragrafo che la relazione alla Variante n. 29 introduce a integrazione dell' Art. 13 - Zona per attrezzature urbane e comprensoriali inadeguati alla salvaguardia della specificità di un'area in cui sopravvive un paesaggio agrario la cui tipicità verrebbe a essere stravolta, con l'introduzione di un elemento dal forte impatto visivo;- relativamente alla Seconda Variazione di cui alla Variante n. 29 in oggetto:
l'individuazione delle aree in cui consentire la realizzazione di impianti per la telefonia mobile non garantisce accettabili standard di tutela della salute e di tutela paesaggistica e ambientale, poiché:
quanto alla tutela della salute,
a) la variante in oggetto non considera in alcun modo la mancanza di dati scientifici ufficiali circa la pericolosità dei campi elettromagnetici per la salute umana e non contempla sufficienti indicazioni circa le distanze alle quali collocare gli impianti di telefonia mobile rispetto agli edifici che vedano la permanenza di persone superiore a quattro ore in rapporto alla potenza massima consentita di 6 V/m;
b) per quanto in presenza di una normativa specifica riferita agli impianti per la telefonia mobile, la Variante in oggetto non produce i risultati di un calcolo atto a stabilire un numero massimo di antenne installabili, in vista del mantenimento delle emissioni entro limiti di sicurezza anche nella sommatoria delle potenze di emissione;quanto agli aspetti di impatto paesaggistico:
a) l'osservazione precedente, riferita alla tutela della salute, ha una traduzione nella mancanza di indicazioni circa il numero massimo di strutture di sostegno e dunque di impianti di emissione, che di principio, fatto salvo il rispetto dei parametri di concessione richiamati nell'integrazione dell'art. 60 delle Norme di attuazione del P.R.G. vigente - Opere di installazione per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico relative alla rete di impianti tecnologici, potrebbero moltiplicarsi indefinitamente;
b) la zona adiacente all'area del depuratore fra Borgo Viola e Borgo San Giorgio ricade all'interno del limite di vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 490/99, Titolo II (ex L. 1497/39), limite di vincolo che non sarebbe rispettato con un intervento al quale si assegna una funzione di "riqualificazione dell'area stessa e di recupero delle sue valenze ambientali" senza indicare adeguati parametri, in assenza dei quali l'istanza di riqualificazione appare aleatoria, inscritta solo in un ambito probabilistico e addirittura paradossale, considerato che l'area dovrebbe valorizzarsi proprio grazie all'impianto di antenne per la telefonia mobile, che sono propriamente l'elemento problematico in chiave di inserimento ambientale, in qualsiasi contesto vengano inserite;
c) l'integrazione dell'art. 60 delle Norme di attuazione del P.R.G. vigente - Opere di installazione per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico relative alla rete di impianti tecnologici, è carente quanto a specificità e puntualità normativa, laddove dispone genericamente la "scelta delle soluzioni tecnologiche e tipologiche miranti a favorire l'inserimento delle strutture nell'ambiente considerato in senso lato, anche tenendo in considerazione l'opportunità di poter ospitare più gestori contemporaneamente" e l'"adozione delle soluzioni mitigatorie più idonee in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione dei siti, con riferimento sia alle strutture che alle aree di pertinenza". In particolare non è chiaro che cosa significhi "ospitare più gestori contemporaneamente": se si intenda sull'area in sé, con la presenza di più strutture di sostegno per gli impianti, o se su un'unica strutture di sostegno si preveda di installare più impianti;
d) in riferimento al punto 2) dell'integrazione proposta all'articolo 60 delle Norme di attuazione del P.R.G. vigente - Opere di installazione per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico relative alla rete di impianti tecnologici, riferito specificamente all'area del depuratore ubicato tra Borgo Viola e Borgo S. Giorgio, è esplicito il riferimento a una pluralità di sostegni (si legge: "i sostegni dovranno essere a palo, di limitato diametro e senza sovrastrutture, di altezza contenuta nei termini indispensabili a garantire il servizio, trattati superficialmente con colorazioni neutre che garantiscano l'assenza di riflessi"), il che ammette esplicitamente la proliferazione del numero delle strutture di sostegno degli impianti di emissione, obliterando di fatto l'istanza espressa al punto 1) della stessa integrazione normativa, laddove si faceva riferimento all'"opportunità di poter ospitare più gestori contemporaneamente", già in sé poco chiara;
· le indicazioni tipologico - costruttive relative al locale di alloggiamento delle apparecchiature a terra non sono prescrittive, al punto da lasciare ampio margine di discrezionalità: "qualora non interrato", si legge, e ancora "i serramenti potranno essere anche metallici, ma verniciati con colori adeguati a quelli del fabbricato e, purché, non brillanti o riflettenti".
Cividale del Friuli, 21 febbraio 2003 Il Consigliere Comunale
Domenico Pinto-