dossier piano regolatore -
variante n°29 al PRGC di Cividale:
le osservazioni della Regionele osservazioni della Direzione Regionale
della Pianificazione Territoriale
e
la delibera della Giunta Regionale ...--
in questa pagina proponiamo le osservazioni della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale relative alla variante n°29 al PRGC. La variante, lo ricordiamo ancora, prevede la realizzazione a Bottenico di un'area di rimessaggio per le autocorriere della SAF e individua nuovi siti per l'installazione di antenne per la telefonia mobile. Le osservazioni della Regione sono interessanti e ricalcano in buona parte le notivazioni che hanno spinto Rinascita-PRC a votare in Consiglio Comunale contro l'adozione della variante in oggetto.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1297 DEL 8 MAGGIO 2003 -- Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
direzione regionale della pianificazione territorialeTrieste, 4 aprile 2003 -- Prot.: P.T./ 4459/4.411(1282/02) -- Oggetto:
L.R. 52/1991 art. 32 Co. 4.
Comune di Cividale del Friuli.
Variante n. 29. al Piano regolatore generale.
Del. C.C. di adozione n. 28 del 28.6.2002.
Parere n 051/03.Alla Segreteria generale
della Presidenza della Giunta
regionale
TRIESTE
per il tramite
dell'Assessore regionale
alla pianificazione territorialeIL DIRETTORE REGIONALE Vista e considerata la nota prot. PT/UD/4458 del 4.4.2003, contenente la relazione istruttoria n. 051/03 a firma del Direttore del Servizio della pianificazione territoriale subregionale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.
Strumentazione comunale vigente
Il Comune di Cividale del Friuli è dotato di Piano regolatore generale adeguato al P.U.R.G., approvato con DPGR n. 0569/Pres. del 22.10.1979. Non risulta adottata la variante generale di adeguamento alla L.R. 52/1991.
Il P.R.G. è stato, in seguito più volte modificato anche in funzione della ricognizione dei vincoli (art. 36 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni), effettuata con variante n. 21, resa esecutiva con DPGR n. 0431/Pres. del 29.11.1996.
Essendo decorso più di un quinquennio dalla data di entrata in vigore di tale ricognizione, risulta cessata l'efficacia dei vincoli, procedurali o preordinati all'esproprio, istituiti dal piano.Premesse amministrative allo strumento urbanistico adottato
La variante n. 29 al P.R.G. del Comune di Cividale del Friuli è stata adottata in data 28.6.2002 con deliberazione consiliare n. 28 e segue le procedure di approvazione di cui all'art. 32 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli atti e gli elaborati relativi allo strumento in esame sono pervenuti allo scrivente ufficio in data 18.11.2002 con nota comunale prot. n. 37099 del 15.11.2002.
La variante in oggetto è dotata di asseverazione geologica ai sensi degli artt. .10 e 11 della L.R. 27/1988, come sostituiti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 15/1992.La richiesta di pubblicazione sul BUR dell'avviso di adozione e deposito della variante è stata effettuata da questo Servizio con nota prot. PT/UD/15202 del 2.12.2002; l'avviso è stato pubblicato sul BUR n. 51 del 18.12.2002.
Documentazione della variante in esame
Atti amministrativi:
- deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.6.2002: adozione della variante;
- asseverazione geologica del 4.6.2002.Atti tecnici:
- elaborato unico composto da: Relazione, modifiche alle norme di attuazione, zonizzazione scala 1:5.000Esame dei contenuti della variante e proposte di riserve (R.)
R. 1) Si prevede una nuova zona per attrezzature di supporto al servizio del trasporto pubblico con autocorriere di linea; l'area viene individuata in prossimità del confine con il Comune di Moimacco, lungo il nuovo tracciato della viabilità, in corrispondenza del bivio per Bottenicco. Attualmente la zona è definita dal P.R.G. vigente come "agricola normale"; viene ora riclassificata in "zona per attrezzature urbane e comprensoriali" con l'identificazione "Ra - deposito e rimessaggio autocorriere".
L'area prescelta risulta esterna al centro abitato.
La normativa adottata (integrazioni al vigente art. 13 delle N.T.A.) disciplina le opere ammesse (servizi per gli addetti limitati a 60 mq. lordi, tettoie per il riparo degli automezzi, recinzioni) e dispone l'accesso all'area obbligatoriamente dalla strada laterale comunale per Bottenicco.
Pur condividendo con l'Amministrazione comunale la volontà di non collocare l'ingresso e l'uscita del nuovo deposito direttamente sulla viabilità a maggior scorrimento, si deve tuttavia sottolineare l'andamento non rettilineo e la sezione contenuta della strada per Bottenicco all'altezza dell'ambito in previsione; tali caratteristiche, seppur dando atto che le nuove opere si attesteranno in posizione arretrata rispetto al ciglio stradale e che per il limitato numero delle autocorriere in movimento non si dovrebbero produrre particolari aggravi ai transiti ordinari, non consentono di escludere a priori eventuali difficoltà di manovra degli automezzi, soprattutto in uscita, dovendo peraltro garantire, oltre alla fluidità in linea generale, anche adeguati margini di sicurezza nelle relazioni con i veicoli provenienti da Bottenicco.
Sulla previsione della nuova area "Ra - deposito e rimessaggio autocorriere", si solleva pertanto Riserva 1, affinché venga riverificato e riproposto in modo più razionale il sistema di accessibilità all'area stessa (ingresso e uscita), predisponendo al caso un nuovo ed ulteriore punto di innesto sulla viabilità Cividale - Moimacco, che, sempre in accordo con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento, sia in grado di migliorare la soluzione tecnica adottata, superando in tal senso le perplessità sopra evidenziate.R 2) Vengono individuati due siti da destinare ad infrastrutture di telecomunicazioni, localizzati il primo, presso l'area dell'ex eliporto ora destinata al servizio della Protezione civile comunale, il secondo in corrispondenza del sedime del depuratore tra Borgo Viola e Borgo San Giorgio.
Le nuove previsioni vengono motivate dall'Amministrazione comunale con a volontà di garantire al meglio il servizio di telefonia e nel contempo di ridurre l'intensità delle emissioni elettromagnetiche, pur dovendo tuttavia aumentare il numero dei possibili ambiti da destinare a tare funzione.
Il P.R.G. vigente ammette la possibilità di installare gli stessi impianti nelle zone industriali.
Consentendo comunque la realizzazione nelle due nuove aree proposte, nei soli sedimi di proprietà comunale, verrà facilitato il controllo e la gestione degli effetti eventualmente connessi agli impianti.
L'area presso l'ex eliporto viene ridelimitata dalla variante, includendo anche parte dell'attigua zona agricola; il sito presso il depuratore tra Borgo Viola e Borgo San Giorgio (vincolato paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. 490/99) resta individuato sulla base del P.R.G. vigente.
Mentre per l'area dell'ex eliporto non si ravvisano elementi di contrasto e per questo la relativa previsione comunale viene considerata totalmente accoglibile, per l'altra localizzazione, proprio per la presenza del vincolo paesaggistico, va rilevato quanto segue.
Tale sito, anche se già interessato da impianti tecnologici (depuratore), riveste importanza sotto il profilo ambientale, non solo perché formalmente vincolato, ma soprattutto per i valori effettivi riconducibili ad un contesto morfologico di grande interesse quale quello del, fiume Natisone e dei fondi ad esso contigui; lo stesso contesto fa parte del quadro degli elementi territoriali di livello regionale e pertanto non costituisce una "risorsa" alla sola scala locale.
La protezione paesaggistica della fascia territoriale di pertinenza del corso d'acqua, com'è noto, è affidata non solo al vincolo "Galasso" ex L. 431/1985, ma più specificatamente al D.M. 1 luglio 1955, con il quale si è decretato il "notevole interesse pubblico" delle aree in esame, sul presupposto di un riconosciuto "insieme avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale".
Va anche sottolineato che in funzione di una attenta salvaguardia dell'ambito, l'operato degli Uffici regionali in sede di istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, ha costantemente considerato la necessità di preservare il più possibile tale ambiente dalla realizzazione di opere ed infrastrutture in elevazione, concedendo e ritenendo ammissibili solo quegli interventi che, non visibili da punti di osservazione principali, non fossero in grado di produrre elementi detrattori del paesaggio; l'esistenza del depuratore suaccennato va pertanto considerata compatibile in riferimento a tali valutazioni.
La necessità di porre attenzione alla salvaguardia delle aree vincolate, si desume inoltre anche dai contenuti del recente D.Lgs. 4.9.2002, n. 198 (accelerazione nella realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni), poiché pur a fronte di una prospettata possibilità di realizzare le opere tecnologiche in deroga agli strumenti urbanistici (art. 3 del Decreto), deroga che, si precisa, non trova comunque applicazione nella nostra Regione, viene richiamata (art. 4 del Decreto) la finalità di tutela delle aree di interesse ambientale e culturale attraverso l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 490/99.
Ciò premesso, sulla previsione di realizzare infrastrutture di telecomunicazioni sul sito posto tra Borgo Viola e Borgo San Giorgio, si formula Riserva 2, ritenendo la previsione in esame incompatibile con la necessità di tutela del paesaggio e peraltro in grado di costituire un precedente negativo nell'obiettivo di salvaguardia delle aree contermini al fiume Natisone.
Le integrazioni normative predisposte ed introdotte nel P.R.G. in sede di adozione, andranno pertanto stralciate limitatamente alle parti che disciplinano gli impianti entro il sito dell'esistente depuratore.
In alternativa a tale sito, il Comune potrà provvedere ad individuare una nuova localizzazione da destinare a funzioni di telefonia, nell'ambito di una successiva variante al P.R.G. e comunque in aree esterne al limite del vincolo di cui al D.Lgs. 490/99 riferito al fiume Natisone.Tutto ciò premesso,
ESPRIME IL PARERE di proporre alla Giunta regionale, in base a quanto rilevato ed. evidenziato nel precedente paragrafo "Esame dei contenuti della variante e proposte di riserve (R)" la formulazione delle Riserve 1 e 2 in ordine allo strumento urbanistico in oggetto.
Firmato dott. Giorgio Drabeni
IL VICEPRESIDENTE
F.to GuerraIL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bellarosa
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Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
GIUNTA REGIONALEDelibera n° 1297
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2003 OGGETTO: LR 52/1991 ART 32, COMMA 4 - VARIANTE N. 29 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI: PROPOSIZIONE DI RISERVE REGIONALI VINCOLANTI.
PRESENTI ASSENTI:
dott. Renzo TONDO - Presidente - ASSENTE
dott.ssa Alessandra GUERRA - Vice Presidente - PRESENTE
rag. Pietro ARDUINI - Assessore effettivo - PRESENTE
sig. Paolo CIANI - Assessore effettivo PRESENTE
sig. Sergio DRESSI - Assessore effettivo PRESENTE
avv. Franco FRANZUTTI - Assessore effettivo PRESENTE
dott. DanDo NARDUZZI - Assessore effettivo PRESENTE
avv. Valter SANTAROSSA - Assessore effettivo PRESENTE
sig. Giorgio VENIER ROMANO - Assessore effettivo PRESENTE
dott.ssa Federica SEGANTI - Assessore supplente PRESENTE
dott. Luca CIRIANI - Assessore supplente PRESENTE
dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario generaleIn ordine all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:
PREMESSO che il comune di CIVIDALE DEL FRIULI è dotato di Piano regolatore generale, approvato con D.P.G.R. n. 0569/Pres. del 22.10.1979, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale, e di successive varianti, fra cui la variante n. 21, entrata in vigore in data 28.12.1996, di revisione dei vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 36 della L.R. 52/1991;VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 28.6.2002, con cui il comune di Cividale del Friuli ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 52/1991, il progetto della variante n. 29 al vigente Piano regolatore generale;
VISTO l'avviso di adozione della predetta variante pubblicato, ai sensi dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18.12.2002;
VISTO l'elaborato di variante;
VISTA la nota n. 4459 del 4.4.2003, con cui il Direttore regionale della pianificazione territoriale ha ritenuto, con parere n. 051/03, di proporre alla Giunta regionale di esprimere riserve vincolanti, ai sensi dell'art. 32, co. 4 della L.R. 52/1991, in ordine alle previsioni della variante in argomento;
RITENUTO di far proprio il suddetto parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale che, pertanto, viene a far pane integrante e contestuale del presente provvedimento;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, co. 4 della L.R. 52/1991, non è stato richiesto il parere di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenza per i beni archeologici architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico del Friuli - Venezia Giulia), in quanto la variante in argomento non risulta interessare beni vincolati ai sensi del Titolo I del Decreto legislativo 29.10.1999, n. 490;
VISTO l'art. 23 del D.P.R. 26.8.1965, n. 1116;
VISTO il D.P.R. 25.11.1975, n. 902;
VISTO il D.P.R. 15.1.1987, n. 469;
VISTI gli artt. 31 e seguenti della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 6, co. 5 della L.R. 27.3.1996, n. 18;
VISTO l'art. 27, co. 2 della L.R. 12.2.2001, n. 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20.4.2001, n. 1282 e successive modifiche ed integrazioni;
La Giunta regionale all'unanimità
DELIBERA 1. di esprimere, in ordine alla variante n. 29 al Piano regolatore generale del comune di CIVIDALE DEL FRIULI, adottata con deliberazione consiliare n. 28 del 28.6.2002, le riserve vincolanti proposte dal Direttore regionale della pianificazione territoriale nel parere n. 051/03 del 4.4.2003;
2. di trasmettere al comune di Cividale del Friuli copia del presente provvedimento.
IL VICEPRESIDENTE
F.to GuerraIL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bellarosa-