dossier piano regolatore -
nuovo PRG:
le osservazioni di
liumang e iskra-
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Al Signor Sindaco del Comune di Cividale del FriuliOggetto: osservazioni alla Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale di Cividale del Friuli - di adeguamento alla L. R. 52/1991.
I sottoscritti
Pinto Domenico, nato a Udine il 18 marzo 1961, residente in Cividale del Friuli, via Scipione da Manzano, 22, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione culturale "liumang", con sede in Cividale del Friuli, via Foro Giulio Cesare, 15, Codice Fiscale 94089850302, editrice del periodico trimestrale "il Truc", registrazione al tribunale di Udine n. 2/93,
e
Guglielmotti Alessandro, nato a Salerno il 1 gennaio 1958, residente in Cividale del Friuli, via Luinis 18/4, in qualità di rappresentante del Circolo culturale "iskra", con sede in Cividale del Friuli, via Foro Giulio Cesare, 15visti i contenuti della Variante generale al Piano Regolatore Generale di cui all'oggetto, per l'Associazione culturale "liumang", per il periodico trimestrale "il Truc" e per il Circolo culturale "iskra", formulano le seguenti osservazioni alla variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale di adeguamento alla L.R. 52/19991 e successive modifiche e integrazioni adottato in data 11.11.2004:
SISTEMA RESIDENZIALE
FABBISOGNO ABITATIVO E CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICANel metodo:
Si rileva come, ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo, il progetto difetti di un'analisi demografica di scala sovracomunale, analisi tanto più necessaria alla luce dei tassi di mobilità propri della Regione Friuli Venezia Giulia, che mettono in evidenza la mancanza di rapporto tra residenza e posto di lavoro. Considerata la mutazione intervenuta negli ultimi anni nella determinazione delle caratteristiche lavoro stesso, connotato da aspetti di precarietà, di determinatezza e limitatezza temporale, di offerta da parte di cittadini di altri paesi, sia europei che extracomunitari, che comportano flessibilità e alta mobilità, il Piano non considera le ricadute sullo stile di vita, sulle abitudini e sulle progettualità individuali e familiari, che vanno nella direzione di una riduzione degli investimenti spazialmente localizzati come la casa, con il risultato di una sostanziale riduzione della domanda di stanzialità nel territorio.Nel merito:
Non sono condivisibili molti degli elementi presi in considerazione per il calcolo del fabbisogno abitativo e del relativo dimensionamento abitativo, in particolare alla luce dei dati riportati nella tabella n. 6 proposta nella Relazione di analisi e progetto, che si riproduce di seguito:
anno n° abitazioni n° stanze dimens. media abitazioni occupate non occupate occupate non occupate occupate non occupate 1981 3.513 400 18.117 1.883 5,16 4,71 1991 4.185 342 21.320 1.589 5,09 4,65 2001 4.587 95 18.365 323 4,00 3,40 Si rileva quanto segue:
- la tabella illustra un calo delle abitazioni non occupate tale da indicare un andamento consolidato, alla luce del quale non si spiega perché non si sia tenuto conto di dati di quella natura in sede di determinazione del dimensionamento qui considerato. Ne risulta che non è stata fatta alcuna previsione circa l'immissione sul mercato almeno di una parte delle abitazioni ancora non occupate, con effetti distorsivi sul calcolo stesso;
- nel documento "D" - Dimensionamento abitativo e standard urbanistici, il dato dell'incremento del numero delle famiglie dovuto alla suddivisione dei nuclei familiari stanziali originari con la formazione di nuovi nuclei è assunto nella sua forma grezza, senza il sostegno di una opportuna considerazione della composizione per classi d'età della popolazione residente. Se si assume, sulla base di elementari considerazioni demoscopiche, che le famiglie di nuova formazione interessano soggetti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, risulta evidente che la Relazione di analisi e progetto non ha considerato adeguatamente i dati del censimento della popolazione né quelli dell'anagrafe comunale, sulla base dei quali una proiezione a 10 anni, perlomeno, sarebbe stata possibile e quanto mai utile. Ne risulta un ulteriore elemento di debolezza della Relazione sul piano analitico, il quale dovrebbe caratterizzarla per definizione oltre che per funzione;
- le considerazioni relative alla cosiddetta migrazione interna, con direttrice dalle frazioni al capoluogo, non sono adeguatamente sostenute da dati precisi e non viene formulata alcuna valutazione che tenga conto di aspetti di compensazione determinata dal riutilizzo delle abitazioni liberate, su richiesta, per esempio, delle nuove immigrazioni nel Comune;
- la previsione di un positivo saldo demografico, fissato in 14.082 abitanti, è fondata evidentemente anche sull'assunto di un saldo migratorio positivo, che dovrebbe derivare, sempre secondo la previsione, dall'insediamento di nuove attività economiche nel territorio comunale, in particolare nelle nuove zone commerciali e artigianali. Tali previsioni sono sostenute da una logica difficilmente accettabile, se si considera, come qui si propone, che le previsioni di sviluppo economico, che dovrebbero sostenere il dato demografico, non sono affatto argomentate, ma assunte in forza della loro mera enunciazione in forma apodittica. Si eccepisce che la situazione economica attuale è caratterizzata da una tendenza alla delocalizzazione delle attività produttive in aree e in paesi nei quali il costo del lavoro e gli assetti normativi rendono convenienti gli investimenti. Ne risulta una previsione, se non irrealistica, perlomeno non sostenibile per carenze di carattere analitico e l'assunto che vede in un rapporto diretto fra sviluppo delle zone destinate a attività produttive e incremento del fabbisogno abitativo, che si traduce in una previsione di Piano di acquisizione di nuove aree a uso residenziale, risulta viziato ab origine. Si rileva dunque come la relazione di cui si tratta possa piuttosto essere considerata nell'inversione della relazione funzionale dei termini che la compongono: pare che sia piuttosto il dato demografico, assunto come paradigma, a sostenere irrealistiche previsioni di sviluppo economico, sì da giustificare una rilevante trasformazione di aree agricole in aree edificabili, cosa che si presenta come uno degli elementi più evidenti del Piano;
- di carattere presuntivo risulta la dichiarazione, espressa in modo assiomatico, circa la necessità di disporre in proiezione decennale di 50 alloggi per 100 non residenti, "che, in base all'indice di affollamento di 0,50 ab/st, determinano un fabbisogno di 100 ab.: 0,50 ab/st = 200 stanze". Si rileva che se una tale necessità si è manifestata in modo evidente, laddove la relazione non lo dichiara esplicitamente né lo dimostra, essa andrebbe rapportata a un contesto territoriale più ampio di quello comunale e che potrebbe essere soddisfatta da diverse forme di ricettività, le quali non sono oggetto di alcuna considerazione;
- si rileva una mancanza di coerenza nel calcolo della capacità insediativa teorica massima relativa alle aree urbanizzate, poiché non offre alla lettura una quantificazione precisa né indica la localizzazione delle aree libere edificabili e delle aree da sottoporre a ristrutturazione urbanistica interne alle zone A e B (da notare, per esempio, la determinazione di zone C0 "occulte" all'interno della zona A2/7 - Nuclei storici dei borghi di valore ambientale), il che rende puramente congetturale la previsione che il 50% della domanda abitativa aggiuntiva sia soddisfatta da tali zone. Si sottolinea a questo proposito l'approssimazione della redazione del Piano e si rimarca, laddove si valuti la mancata considerazione che il Piano riserva alle aree interne al Centro città soggette a riqualificazione e trasformazione, come detta approssimazione lasci intravedere una inconfessabile volontà di non dichiarare in modo esplicito l'entità delle operazioni urbanistiche proposte per non mettere in evidenza l'eccesso di previsioni insediative, che costituisce il punto nodale della questione, come si è già sottolineato sopra.SISTEMA DELLA VIABILITÀ Il sistema della viabilità previsto dal nuovo P.R.G.C. è fortemente connotato da alcuni elementi, quali "l'individuazione di due nuovi percorsi a nord e a sud dell'abitato": "il percorso settentrionale, partendo dal tratto di strada statale che lambisce l'ingresso del Cimitero del Capoluogo, piega verso nord interrandosi per passare sotto la linea ferroviaria e quindi, con una nuova rotatoria, dirigersi verso il Centro di Cividale, risalendo per innestarsi sull'esistente nuova strada per Moimacco o verso Torreano e Faedis a nord. Viene di fatto a crearsi un nuovo accesso importante alla Città che, snodandosi tra aree per servizi e attrezzature collettive e con lo sfondo delle montagne, offre una visione paesaggisticamente migliore di Cividale. La fluidità di questo percorso è inoltre garantita dall'eliminazione del passaggio a livello di viale Foramitti, dovuta al previsto arretramento verso ovest della nuova stazione ferroviaria a cui viene anche annessa la stazione delle autocorriere creando così un centro intermodale di indubbia comodità, liberando, in relazione alla nuova organizzazione del settore dei trasporti, l'attuale parcheggio di autocorriere esistente nelle vicinanze"; "il percorso meridionale, utilizzando in parte sedimi di viabilità esistenti e innestandosi alle direttrici principali provenienti da sud e sud-ovest, si sviluppa verso Carraria per proseguire verso nord fino all'incontro con la ss54 in prossimità della sede della Protezione civile, dopo aver superato il Natisone con un nuovo ponte".
Nel metodo:
Si rileva come le previsioni di Piano quanto alla viabilità non tengano conto del Piano del traffico, firmato dall'ing. Giulio Gentilli, e approvato dal Consiglio comunale in data 30 gennaio 2004. Circa la disponibilità di parcheggi nel Centro storico, quello studio registra un miglioramento rispetto a alcuni anni fa, pur nella permanente criticità. Segnala inoltre la carenza di piste ciclabili e avanza alcune proposte circa la loro realizzazione. Si nota come il P.R.G.C. appena adottato ponga in secondo piano la problematica della viabilità pedonale e ciclabile.
In quello studio, inoltre, sono riportati dati che dimostrano come nell'arco di tempo considerato si siano registrati un sensibile calo del traffico sul Ponte del Diavolo e una leggera flessione di transiti veicolari sul secondo ponte urbano. Si nota come il calo del traffico veicolare sui ponti urbani indichi il minor attraversamento del centro storico da parte degli autoveicoli, che si configura come dato consolidato. Si rileva come il nuovo Piano Regolatore Generale non consideri che le cause del fenomeno possano essere rinvenute in una minore attrazione che la Città esercita verso le aree poste a sud, nella delocalizzazione oltre il secondo ponte urbano di alcuni servizi e nella scelta di altri percorsi per raggiungere la grande viabilità che porta a Udine: per esempio, la statale 356, che attraversa il Natisone e porta verso la zona industriale. Considerando infine che il Piano del traffico è stato adottato stante l'incarico di redazione di un P.R.G.C., si rileva un elemento di incongruenza nel fatto che le direttive di Piano che prescrivevano l'edificazione di un nuovo ponte sul Natisone siano state rispettate senza tenere in alcun conto i dati evidenziati dal Piano dell'ing. Gentilli: dati che non giustificano la previsione di un "terzo" ponte urbano. Il Piano del traffico era stato acquisito agli atti in tempi utili per essere preso in considerazione dai progettisti del P.R.G.C., ma evidentemente non gli è stata riconosciuta la valenza probante che pure aveva acquisito in virtù dell'atto stesso dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.Nel merito:
Si nota come la relazione del nuovo PRGC enfatizzi il fatto che l'accesso alla Città in prossimità del Cimitero maggiore permetterà di valorizzare gli aspetti paesaggistici, perché in quel tratto si offrirà la vista delle montagne. In proposito si osserva come la relazione ignori volutamente che l'ingresso a Cividale è già avvenuto attraverso una sorta di trincea incanalata fra due fronti edificati di scarsa qualità architettonica: la zona industriale già esistente e la futura zona artigianale D2. Si rileva che la zona artigianale posta all'ingresso di Cividale è stata istituita con la variante n. 28 al Piano regolatore vigente, di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 17.04.2003, sulla base di un progetto redatto dagli stessi professionisti incaricati della redazione del nuovo P.R.G.C., cosa sulla quale si esprimono riserve di sostanza e di metodo, per le implicazioni sul nuovo Piano che quella progettazione comporta, nella fattispecie in merito agli aspetti viabilistici: prima si deturpa il paesaggio sulla direttrice ovest-est e poi si propone come elemento di pregio la vista di un panorama che la realizzazione di un nuovo elemento infrastrutturale dovrebbe consentire. Si conclude dunque che le argomentazioni addotte a sostegno del progetto non sono condivisibili e che risultano affatto capziose, anche alla luce della situazione prevista in progetto, la quale contempla, dopo la svolta della strada che dal Cimitero monumentale va verso nord, la realizzazione di una rotatoria da cui si dipartono in senso radiale due nuovi tratti: uno procede verso nord, in direzione del Comune di Torreano, l'altro traccia una curva verso est e conduce a una nuova rotatoria, da cui si imbocca la strada di accesso a Cividale sul rettilineo già esistente, che porta all'ingresso dell'ex cementifico, passando fra il Palazzetto e la Piscina comunale.
In particolare, si rileva che:
- la rotatoria di nuova realizzazione comporta la costruzione di un ponte ferroviario sormontante la rotatoria stessa, con costi verosimilmente molto alti e in tutta evidenza non resi affatto oggetto di valutazione nel Piano. Si eccepisce che l'esecuzione di un sottopasso ferroviario sarebbe più economica se interessasse una carreggiata sola, dalla sezione certamente più contenuta rispetto al diametro di una rotatoria che preveda l'innesto di quattro direttrici, come quella in progetto. Si segnala che una valutazione del reticolo di strade minori, considerando anche quelle vicinali, già esistenti a nord della sede ferroviaria consentirebbe una collocazione più funzionale di un elemento come quello considerato sia in termini progettuali che in termini economici;
- la strada che dalla rotatoria in argomento in direzione del Comune di Torreano, per costituire la nuova via principale di comunicazione con quel territorio, è tracciata in pianta senza alcuna considerazione dei sedimi delle strade vicinali e dei confini di proprietà, risultando poco o affatto sostenuta da plausibili valutazioni progettuali.
Quanto alla previsione di realizzare un "ring" per la risoluzione dei problemi del traffico urbano di attraversamento della Città, si rileva quanto segue:
- la realizzazione di un tratto di strada che, con origine nella zona dell'attuale passaggio a livello di via Foramitti, attraversi l'area dell'ex cementificio con sbocco in incrocio con il Corso Carlo Alberto presenta alcuni motivi di criticità, di seguito indicati:
a) detta strada, stando agli elaborati grafici del Piano, comporterebbe l'esecuzione di rotatorie stradali addirittura entro il perimetro del Centro storico, non riuscendo a risolvere altrimenti i problemi derivanti dagli incroci delle strade;
b) detta strada manterrebbe in essere il problema peculiare dell'attraversamento del Centro storico da parte del traffico pesante, per il quale la soluzione dovrebbe passare, così come già oggi, attraverso una regolamentazione normativa e non attraverso l'esecuzione di opere infrastrutturali, che di per sé rimangono neutre rispetto alla soluzione del problema stesso;
c) rispetto alla concezione assunta a fondamento dell'intero sistema stradale del "ring", la strada in oggetto costituisce un elemento di contraddizione rispetto allo stesso concetto di "ring". Si assume qui che un "ring" abbia la funzione di delimitare uno spazio urbano, nella fattispecie il Centro storico della Città, distinguendolo e in qualche modo separandolo dallo spazio circostante, per destinarlo, come accade nella stragrande maggioranza delle città europee, a una fruizione che garantisca determinati standard di qualità, quanto alla circolazione pedonale e ciclabile, alla valorizzazione degli aspetti storici e artistici, all'abbattimento dei livelli degli agenti inquinanti dell'aria come dell'ambiente acustico, etc.. Intorno a quello spazio l'anello stradale del "ring" assomma in sé un altro e duplice aspetto funzionale: consente lo scorrimento del traffico di transito e l'approccio al nucleo della città a chi intende recarvisi, con la possibilità di accedere a un sistema di parcheggi che di solito è dislocato a ridosso del perimetro. Alla luce queste considerazioni, la critica più immediata da rivolgere al "ring" di Cividale risiede nella constatazione che quello proposto dal Piano, in forza degli stessi termini definitori, non è un "ring": ciò risulta evidente dal fatto che la strada taglia un due il nucleo storico della Città, mantenendo e anzi rafforzando la cesura che separa il Borgo San Domenico dal resto del Centro storico. Si rileva dunque una contraddizione grave fra l'enunciazione del principio progettuale e la sua realizzazione pratica: se la soluzione viabilistica considerata costituisce, come è affermato a chiare lettere nei documenti del Piano, l'elemento intorno al quale l'intero progetto urbanistico è incardinato, si deve concludere che quel progetto è inficiato nei suoi stessi fondamenti;
- sempre in fatto di attraversamento del centro abitato, pur esulando dalla problematica del "ring", si colloca qui l'osservazione che il Piano, laddove propone la soluzione del problema dell'attraversamento della Città, per quanto in modo inefficace, non considera nemmeno problematica la situazione della frazione di Sanguarzo, la quale continua a essere attraversata dalla strada statale. Si rileva inoltre che l'attraversamento dell'abitato in località Sanguarzo comporta un rallentamento del traffico su una direttrice per la quale il Piano avrebbe dovuto risolvere la questione di un transito veloce di oltrepassamento della Città.
- la realizzazione di un "terzo" ponte urbano comporta l'insorgenza di numerosi problemi quali:
a) un danno all'ambiente, con la rovina irreversibile di un posto fra i più belli di Cividale del Friuli: la forra del Natisone in località "Lesa", fra lo sbocco del torrente Lesa in sponda sinistra e i terreni appena a est dell'abitato di Borgo Brossana in sponda destra. A questo proposito, si nota che nella "Relazione di analisi e di progetto" del PRGC, a pagina 13, si legge: "La "Forra del Natisone" risulta infatti sia di rilevante valenza naturalistica che paesaggistica, in quanto i siti legati all'asta del Fiume Natisone, sia per le parti in forra, sia per quelle marginali sul piano di campagna, mantengono le connotazioni caratteristiche di naturalità. Le peculiari caratteristiche della "forra" che mette in comunicazione territori molto distanti tra di loro (prealpi e colline eoceniche), svolgendo una funzione di vera e propria "bretella naturale" (G. Simonetti 1988), mantiene un gran numero di elementi faunistici e floristici, risultando un punto di riferimento per questi, data la desertificazione operata sul piano di campagna dalle monocolture. Non devono inoltre essere dimenticate le reliquate zone prative presenti su substrati pedologici poveri, a granulometria grossolana e molto permeabile. La ferrettizzazione del substrato calcareo permette l insediamento anche di specie non calcifile, con associazioni che risultano molto ricche floristicamente. L'uso di concimi organici e minerali per facilitare la produttività determina alterazioni nella distribuzione quantitativa delle specie presenti". Non si vede in quale modo l'edificazione di un ponte potrebbe concorrere alla tutela e alla salvaguardia della complessità geologica, faunistica, floristica e paesaggistica della zona;
b) lo snaturamento funzionale del complesso di proprietà comunale situato in sponda sinistra, nel quale è insediato un nucleo di servizi di valenza sociale, compresi alcuni spazi ricreativi, che sarà attraversato dalla strada di accesso al ponte previo abbattimento di un edificio di cui si disconosce il valore storico, con una scelta che lascia perplessi, considerata la sua struttura;
c) la realizzazione di un sistema viabilistico che, a causa dei tempi lunghi che l'edificazione di un ponte prevede di per sé, vedrà realizzati i suoi elementi, connessi con la funzionalità prevista da un nuovo ponte in assenza del ponte stesso, con l'induzione di problemi legati alla definizione del disegno dello stesso "ring", alle relazioni del sistema viario con le aree attraversate, laddove si definiscono nuove aree residenziali, alla gestione del traffico veicolare;
- la nuova strada che tratteggia il "percorso meridionale" già citato, con origine nei pressi della chiesetta della Salette e sbocco in località Carraria, ai piedi della salita di Castelmonte, determinerà la realizzazione di due nuove rotatorie, di cui una insistente sul viale della Libertà, nella zona immediatamente prospiciente la Casa per Anziani, con evidenti e prevedibili ricadute in termini di rumorosità e di problemi di accesso alla Casa stessa; l'altra insistente su via Fornalis, la quale è già interessata da un progetto di viabilità volto alla risoluzione del nodo del "Cristo" tramite una bretella di aggiramento dell'abitato che dovrà snodarsi da una rotatoria posta poche decine di metri dopo l'imbocco in direzione Prepotto. Lo snodo di detta strada interesserà una zona di rilevanza archeologica e paesaggistica, passando ai piedi della collina di San Pantaleone, senza alcun riguardo nemmeno per la valenza dei terreni agricoli che attraverserà;
- a proposito di quanto emerge dalla lettura di p. 40 della "Relazione di analisi e di progetto": "Resta inteso che i tratti di viabilità proposti che rientrano nella competenza regionale, assumono sul P.R.G.C. carattere di viabilità locale, perché il piano regionale della viabilità (P.R.V.) prevede per le modifiche o le nuove individuazioni una specifica procedura qui non esperita (Art.7 del P.R.V.). Gli stessi tratti potranno comunque essere riqualificati secondo le previsioni del P.R.V. nel momento in cui saranno effettuate le procedure del caso. Nel frattempo vengono mantenuti, a titolo cautelativo, i limiti di rispetto prescritti per la viabilità di livello superiore", si rileva come la progettazione sia stata fatta in esplicito aggiramento della problematica dettata da una considerazione puntuale della competenza regionale relativamente alle soluzioni adottate, le quali sono state assunte con carattere di viabilità locale. Si sottolinea come l'intera questione possa essere oggetto di ridefinizione, quando "saranno effettuate le procedure del caso", con evidente ripercussione sull'intero impianto progettuale del Piano.ZONE DI ANTICA FORMAZIONE Nel metodo:
Si rileva come la perimetrazione delle zone di antica formazione non sempre risulti corretta, come nei casi seguenti:
- la zona A2/7 - Nuclei storici dei borghi di valore ambientale risulta in più di un caso comprendere anche aree poste ai margini o totalmente inedificate o parzialmente edificate in anni a noi vicini, che non possono in alcun modo essere considerate aree di pertinenza dell'insediamento storico. Si rileva come tale scelta non sia sostenuta da una normativa che esprima una reale volontà di indirizzo all'edificazione, ai fini di controllarne qualità e rispondenza tipologica, nei termini di una tutela degli assetti urbanistici in essere: al contrario, i criteri che hanno determinato la perimetrazione appaiono essere ben altri, come si dirà esplicitamente nel punto dedicato ai contenuti progettuali relativi alla zona A2/7, cui si rimanda;
- laddove negli "Elementi significativi dell'analisi" erano stati individuati i nuclei storici isolati con un perimetro ben definito e classificati come "aree e nuclei urbani di antica formazione", gli stessi nuclei, con il perimetro che ne definiva la consistenza, non compaiono nelle tavole della zonizzazione. Questi ultimi elaborati contengono infatti semplicemente l'indicazione di edifici di valore storico, architettonico e ambientale corrispondenti solo a una parte di quelli ricompresi all'interno dei "nuclei urbani di antica formazione". Si sottolinea come vi sia una differenza sostanziale fra l'individuazione dei nuclei qui considerati come zona specifica e la segnalazione, all'interno delle diverse zone agricole, degli edifici meritevoli di tutela, riducendo il perimetro di tutela al perimetro dell'edificio stesso: se la zonizzazione specifica tutela sia gli edifici che le aree libere costituenti la pertinenza storica degli edifici stessi, assicurando il mantenimento della riconoscibilità dei singoli nuclei, la mera individuazione di alcuni edifici nel disconoscimento delle pertinenze storiche consente di fatto la realizzazione di nuove strutture residenziali e agricole a ridosso degli edifici tutelati, distruggendo la riconoscibilità dei luoghi. La qual cosa risulta in contrasto con le enunciazioni di principio che fanno da premessa retorica al Piano e finisce per attentare a una delle più importanti caratteristiche della Città di Cividale del Friuli, riducendo le tutele degli insediamenti storici, che sono uno dei principali elementi identificativi del territorio di una comunità e ne costituiscono la memoria storica.
Si sottolinea dunque come la normativa delle zone qui considerata non tenga adeguatamente conto della loro specificità e dell'interesse pubblico risiedente nella loro corretta conservazione. Si rileva anzi come per tali zone di pregio si applichino semplicemente indici e parametri tipici di una qualsiasi zona edificabile e come ciò faccia sorgere un interrogativo inquietante intorno al senso che avrebbe indicare un indice di fabbricabilità fondiaria massimo o determinate distanze dai confini per le ville, quando non sono ammesse nuove costruzioni. Si nota inoltre come l'impianto normativo posto in essere non mostri in alcun luogo riferimenti o contenuti che richiamino la Carta internazionale del restauro o la Carta di Cracovia, punti di riferimento imprescindibili per chi operi nel settore, che forniscono indicazioni articolate da calare nelle situazioni peculiari. Se ne conclude che i lunghi anni di analisi che hanno preceduto la stesura del Piano non si sono tradotti nella formulazione di prescrizioni puntuali, derivate, come sarebbe stato lecito attendersi, da una conoscenza approfondita delle singole realtà.
Il testo normativo inoltre risulta in alcuni casi contraddittorio, laddove nella sezione degli indici urbanistici e edilizi compaiono tipi di intervento non inseriti nell'elenco degli interventi ammessi: per esempio, nella definizione della zona A1 delle ville sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, restauro e conservazione tipologica, mentre nella parte riservata agli indici sono ammessi correttamente sia l'eliminazione delle superfetazioni che la ricostruzione filologica di parti mancanti.Nel merito:
Riguardo alle singole zone, si richiama l'attenzione sugli elementi più rilevanti che, in un esame per singole zone, dovrebbero essere oggetto di modifica.AMBITO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO Si osserva come per l'ambito del Centro storico del capoluogo si richiami la vigenza del piano attuativo vigente, il quale è previsto rimanga in vigore anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione di un P.R.P.C. adeguato alle norme del P.R.G.C.. Per l'ambito del Centro storico del capoluogo è prevista dunque la predisposizione di un nuovo Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa pubblica, il cui perimetro risulta più ampio rispetto a quello del piano attuativo vigente. Preso atto che detto Piano Regolatore Particolareggiato dovrà seguire la zonizzazione che viene impostata dal piano regolatore adottato (zona A/A1 di conservazione, zona A/A2 di protezione, zona di riqualificazione A/B1, zona di riqualificazione e di trasformazione, etc), in merito alle scelte operate dal piano adottato, che risulteranno vincolanti per il futuro P.R.P.C., si rileva in particolare quanto segue:
- nella zonizzazione del centro storico del capoluogo di cui alla tavola 1:2.000, mentre l'edificio commerciale di Vidussi, di più vecchia realizzazione, è ricompreso nella zona A1 di conservazione, tre ville di pregio storico e architettonico, con annesso parco, poste a nord di detto edificio e prospettanti sul viale della Libertà sono invece ricomprese nella zona A/B1 di riqualificazione. Risulta dal vigente Piano attuativo che su tali ville sono ammessi solo interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione interna compatibile con la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali caratterizzanti e che nelle aree verdi di pertinenza non è consentita l'edificazione fuori terra. Il Piano vigente riconosce quindi il valore di tali ville e le tutela in modo adeguato. Il nuovo Piano regolatore invece, classificandole in zona A/B1 di riqualificazione, zona in cui sono ammessi non solo ampliamenti ma anche nuove edificazioni con un indice di edificabilità fondiaria non indifferente (2,50 mc/mq), permette al futuro P.R.P.C. di distruggere i parchi di dette ville per costruire nuovi edifici.ZONA A1 - EDIFICI STORICO - ARTISTICI (VILLE) Si rileva come tale zona comprenda esclusivamente le ville Moro e Rubini, tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, e come invece rimangano escluse molte altre ville, non tutelate ai sensi del citato decreto legislativo, con caratteri simili anche se di livello qualitativo inferiore, che vengono semplicemente individuate nel Piano come edifici di valore storico, architettonico e ambientale. Risulta evidente come in questo modo non vengano affatto tutelate le aree di pertinenza, come parchi e giardini, e di conseguenza non venga tutelato il complesso della singola villa nel suo insieme, essendo ammessa la realizzazione di nuovi edifici anche a ridosso del complesso da tutelare.
Si osserva contestualmente la genericità con cui viene trattato il problema delle aree verdi: in riferimento ai parchi storici tutti gli interventi dovrebbero perseguire l'obiettivo della conservazione e/o del ripristino del giardino, subordinando gli usi consentiti a tale obiettivo, mentre invece il Piano adottato tratta il problema dal punto di vista strettamente funzionale. Si legge infatti negli elaborati: "Le aree libere devono essere utilizzate a e la vegetazione esistente dovrà essere mantenuta e, ove necessario sostituita e incrementata. È consentito realizzare, senza ridurre la superficie arborata: - parcheggi di superficie e vialetti secondo le modalità sopra illustrate." Si eccepisce in proposito:
- che il dettato circa l'utilizzo delle aree libere, che ne prevede la destinazione "a parco o giardino" introduce una semplificazione e un obbligo che potrebbero divenire disfunzionali, per esempio nel caso in cui dette aree nel disegno originario non avessero la destinazione ora prescritta dal Piano;
- che l'indicazione circa il mantenimento o la sostituzione o l'incremento della vegetazione esistente non indica esplicitamente i motivi che dovrebbero sostenere le scelte. Non è chiaro per esempio se si pensi che la vegetazione possa o debba essere sostituita per deperimento degli esemplari esistenti o per eliminare l'utilizzo scorretto di essenze arboree o arbustive e riproporre le essenze originarie, né si considera che vi possano essere casi in cui l'incremento della vegetazione non sia auspicabile;
- che la possibilità concessa di realizzare parcheggi, se limitata dalla prescrizione di non diminuire "la superficie arborata", che peraltro consentirebbe per esempio di eliminare siepi e parterre, pone in posizione subordinata la difesa del parco storico nella sua completezza, il cui valore non è quindi adeguatamente valutato.ZONA A2/7 - NUCLEI STORICI DEI BORGHI DI VALORE AMBIENTALE Si rileva come i nuclei storici rientranti nella tipologia qui considerata, di Grupignano, Gagliano e Sanguarzo, assoggettati a pianificazione attuativa di iniziativa pubblica estesa all'intero comparto individuato nella zonizzazione, siano già stati oggetto di piani attuativi e si nota come il perimetro che ne delimitava l'estensione sia in alcuni casi significativamente più ristretto nei piani attuativi rispetto a quanto previsto dal nuovo P.R.G.C.
Si nota come una prima lettura della norma paia ammettere, fino all'approvazione del nuovo piano particolareggiato, nelle aree non comprese all'interno dei piani attuativi in essere e sugli edifici esistenti, unicamente interventi soggetti a semplice denuncia o autorizzazione. Da una più attenta valutazione della normativa proposta, si segnala come emerga la possibilità che dopo tre anni dalla vigenza del P.R.G.C., qualora non sia stato adottato il piano attuativo pubblico, ai singoli privati sia consentito redigere un piano attuativo limitato all'area di proprietà. Considerati per esperienza i tempi dell'intervento pubblico e valutata la disponibilità finanziaria per tali operazioni, si deve concludere che la probabilità che l'ultimo elemento normativo trovi attuazione è altissima.
Anche non esprimendo obiezioni circa la possibilità offerta ai privati di predisporre piani attuativi, che comunque devono passare al vaglio del Consiglio Comunale, ci si aspetterebbe che il P.R.G.C. fornisse precisi e dettagliati elementi di riferimento individuati per ogni singolo nucleo storico, cosa che il Piano adottato patentemente non fa. Si nota piuttosto come in questo caso i singoli privati avranno come riferimento solo un indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 2,50 mc/mq e potranno limitarsi ad operare sull'area di loro proprietà, per quanto limitata essa sia, avendo come riferimento unicamente le prescrizioni del Codice Civile. In aggiunta si deve rilevare come l'indicazione dell'"IF max: 2,50 mc/mq o non superiore a quello esistente se maggiore" rimandi, nonostante la presenza dei piani attuativi, se non a una mancata conoscenza, a una mancata valutazione della consistenza dell'edificato: una carenza implicitamente ammessa dall'introduzione dell'ipotetico "se maggiore", e dall'assunzione, questa volta esplicita, di un valore di riferimento non basato su indagini specifiche.
Un tanto induce a rilevare una carenza progettuale, laddove non sono stati individuati neppure i perimetri minimi per i piani attuativi di possibile iniziativa privata e impone di considerare come le situazioni conseguenti all'attuazione delle norme di Piano saranno caratterizzate da un riempimento di tipo casuale delle aree libere, dando luogo a situazioni morfologiche, tipologiche e funzionali inaccettabili.
Si rileva inoltre che, considerando come buona parte delle aree non ricomprese all'interno dei piani attuativi esistenti risulti inedificata, avere perimetrato tali aree nell'ambito della zona A2/7 si rivela un espediente per non classificare le stesse come zone C0 - Completamento dei nuclei storici. Nella fattispecie, si sarebbe dovuto tracciare un perimetro preciso per i piani attuativi e le aree avrebbero dovuto rientrare nel dimensionamento del piano, incrementando esplicitamente la disponibilità di aree edificabili, che determina poi la dotazione delle aree per servizi e attrezzature.
Si segnalano come non chiari e non condivisibili alcuni indirizzi dati dal Piano Regolatore Generale ai Piani particolareggiati, quali la possibilità di ampliamento concessa agli edifici esistenti in contrasto con i caratteri tipologici insediativi storici, anche in assenza di un adeguamento al contesto, e la possibilità per tutti gli edifici esistenti che hanno saturato l'indice di fabbricabilità fondiaria (2,50 mc/mq) di realizzare un incremento volumetrico sempre pari al 20% del volume esistente, prescindendo dal contesto in cui sono collocati: si sostiene infatti che proprio il Piano Particolareggiato, partendo da conoscenze approfondite della realtà edilizia, dovrebbe stabilire in quali ambiti sia possibile concedere ampliamenti anche in deroga all'indice di fabbricabilità esistente e dettare le regole per ricondurre a compatibilità gli edifici in contrasto.ZONA OMOGENEA B0 - CENTRI FRAZIONALI MINORI E NUCLEI STORICI ISOLATI Tale zona "si riferisce ad alcuni antichi nuclei sia urbani sia sparsi sul territorio, che, pur conservando alcuni elementi di valore architettonico - ambientale, non hanno un'organizzazione edilizio - urbanistica così complessa, tale da richiedere una pianificazione particolareggiata preventiva" (art. 12 delle Norme di attuazione).
Si nota come nella nostra Regione sia ormai prassi urbanistica consolidata non assoggettare tutti i nuclei storici a pianificazione attuativa, classificandoli in vari modi, tra i quali la definizione forse più diffusa è proprio "B0". A tale classificazione però si accompagna l'inserimento negli elaborati di piano di indicazioni puntuali, quali l'individuazione del grado di trasformabilità dei singoli edifici, degli immobili da assoggettare a demolizione senza ricostruzione, delle aree libere inedificabili e degli eventuali nuovi volumi edificabili, ovvero di tutte le indicazioni essenziali per prefigurare l'assetto finale complessivo. Si rileva come nel Piano in oggetto vengano solo individuate le emergenze architettoniche e come, analogamente a quanto già notato per la zona A2/7, siano sempre consentiti ampliamenti dei volumi pari al 30% del volume esistente, con un massimo molto elevato di 300 mc, pari a circa 100 mq: in questo caso senza il filtro del Piano attuativo e quindi in modo indiscriminato, consolidando ed accentuando anche situazioni abitative inadeguate.
Si rileva come nell'articolo delle norme di attuazione e interessi ammessi relativo alla zona B0 esista inoltre una contraddizione tra gli interventi ammessi, fra i quali non è prevista la nuova edificazione, e la possibilità di realizzare accessori isolati, ammessa negli indici urbanistici e edilizi.
Si nota inoltre che nella Relazione di flessibilità è ammesso che le norme di attuazione delle zone finora citate siano tutte modificabili "per favorire in maniera più efficace le operazioni di recupero e valorizzazione degli edifici". Si rileva come i termini recupero e valorizzazione, non accompagnati da precise puntualizzazioni sulla tutela del valore storico, architettonico e ambientale degli edifici e del contesto edificato, possano essere interpretati in senso strettamente funzionale, con i gravi rischi conseguenti.ZONE RESIDENZIALI DI RECENTE EDIFICAZIONE Nel metodo:
Anche in questo caso si sottolinea come la zonizzazione e la relativa normativa non derivino da un'attenta analisi dello stato di fatto, ma si limitino a enunciare idee generali, a volte generiche, senza valutarne gli effetti concreti.Nel merito:
-------ZONA OMOGENEA B1/O - MISTA CENTRALE CON FUNZIONI DIREZIONALI E COMMERCIALIIl piano, partendo dall'obiettivo di riqualificare dal punto di vista fisico - morfologico e funzionale il tessuto insediativo dell'area contigua al Centro storico del capoluogo per caratterizzarla in modo più spiccato come area di centro città, ha classificato in tale zona una fascia continua a ridosso dell'insediamento storico senza tener conto che la situazione di tali aree è estremamente varia e comprende, oltre a edifici di altezza ragguardevole con un indice di fabbricabilità fondiaria elevato, anche interi isolati, con edifici uni e bifamiliari: si eccepisce che sarebbe stato opportuno delineare la perimetrazione in modo più puntuale, verificando la possibilità di trasformazione in tempi brevi delle singole parti.
Nella zona in oggetto è previsto un indice di fabbricabilità fondiaria minimo, oltre a quello massimo, pari a 2,00 mc/mq: si nota come detto indice si ben superiore a quello esistente in ampie porzioni della zona B1/O. Si rileva inoltre come non sia evidentemente senza significato l'inserimento di una deroga nelle parole: "salvo casi di impossibilità di inserimento planivolumetrico", poiché alcuni isolati non avrebbero dovuto essere ricompresi nella zona in oggetto, se non nell'ipotesi di un acquisto in blocco di interi isolati da parte di grandi operatori immobiliari, ipotesi discutibile, data l'abbondanza di aree ben più appetibili proposte dal Piano.
Quanto all'altezza massima ammessa, di m 13,50, analizzando la tavola di analisi relativa all'assetto edilizio - funzionale, si nota chiaramente come in alcuni isolati, all'interno dei quali sono peraltro presenti lotti liberi, l'altezza sia nettamente inferiore: con la normativa di Piano proposta potranno quindi essere realizzati edifici che risulteranno in stridente contrasto con l'edificazione contermine. Si fa notare peraltro che le norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale prevedono che nelle zone omogenee B "l'altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".
Si considera eccessiva, in caso di saturazione totale o pressoché totale dell'indice fondiario, la concessione di un ampliamento massimo di 500 mc e si eccepisce che la presenza di casi puntuali, che necessitino di incrementi così consistenti, si sarebbe potuta individuare cartograficamente, impedendo l'applicazione generalizzata della norma.
Si eccepisce che per l'ampia area in località "al Gallo", posta a ridosso della linea ferroviaria e soggetta a piano particolareggiato, data la sua posizione strategica, le norme di attuazione del piano avrebbero dovuto esplicitare gli obiettivi specifici che il Piano attuativo dovrà prefiggersi e avrebbero dovuto contenere prescrizioni sufficientemente dettagliate e commisurate al caso specifico.ZONA OMOGENEA B3 - RESIDENZIALE ESTENSIVA Il piano prevede per tutte le aree residenziali di recente edificazione non intensive un unico indice di fabbricabilità fondiaria, di fatto uniformando situazioni sufficientemente differenziate. A tal proposito
- si rileva come tale operazione sia in netto contrasto con la tendenza, intensificatasi negli ultimi anni, a dare un'identità precisa a singole porzioni di territorio, esaltandone i caratteri predominanti per contribuire a migliorarne la qualità urbanistico - architettonica e, conseguentemente, la vita degli abitanti. Considerando che una linea come quella tratteggiata richiede un'analisi e una conoscenza puntuali del territorio, si sottolinea come il Piano in oggetto riveli una sostanziale e generalizzata rinuncia a garantire standard di qualità alle singole aree;
- si osserva che sarebbe stato opportuno individuare all'interno della zona B3 ambiti con caratteristiche omogenee dal punto di vista dell'indice di fabbricabilità fondiaria, dell'altezza e delle tipologie edilizie, pur mantenendo per tutti gli ambiti le medesime disposizioni relative alle destinazioni d'uso e alle modalità di attuazione;
- considerando che la profondità di alcune aree libere edificabili è consistente, si ritiene che sarebbe stato opportuno, al fine di assicurarne un razionale utilizzo, inserire prescrizioni vincolanti in merito alle caratteristiche minime della viabilità privata di accesso alle nuove edificazioni.ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE:
ZONA OMOGENEA CO - COMPLETAMENTO DEI NUCLEI STORICI e ZONA OMOGENEA C1 - RESIDENZIALE DI ESPANSIONELe zone residenziali di espansione ripropongono nella maggior parte dei casi quanto già previsto Piano ancora vigente, ma si osserva che, mentre nel Piano vigente è visibile un'attenzione progettuale calata nella singola realtà, nel Piano di recente adozione si procede a una omogeneizzazione delle varie realtà, riducendo la qualità degli insediamenti e di conseguenza la qualità del vivere quotidiano dei futuri abitanti.
In particolare:
- si nota che nella zona di Rubignacco sono state individuate a ridosso del nucleo storico originario alcuni ambiti di zona C0. Si nota altresì che nel Piano in vigore tali nuove aree risultavano chiaramente separate dall'edificazione storica, che rimaneva chiaramente identificabile nella sua interezza, e che erano previste aree destinate a servizi per creare un agglomerato urbano con una precisa identità e autonomia. Si rileva come nel nuovo Piano proposto tutti gli elementi che avrebbero potuto qualificare il futuro insediamento sono scomparsi, con una scelta, precisa quanto perentoria, di distinzione rispetto alle linee progettuali del vecchio Piano ancora vigente;
- si nota che nel territorio di Grupignano a nord - est della zona A2/7 è stata individuata una zona C1 a pianta rettangolare suddivisa in tre distinte porzioni: pur considerando le prevedibili difficoltà di mettere d'accordo più proprietari, si rileva come nel caso in oggetto non sia accettabile che vengano presentati tre piani particolareggiati distinti, ognuno con le sue previsioni relative ai parcheggi e al verde pubblico, quando invece il piano avrebbe dovuto essere unico e l'attuazione sarebbe potuta avvenire per stralci funzionali. Si rileva inoltre che, rispetto alle previsioni del Piano in vigore, è stato cassato il parcheggio lungo la strada pubblica e che anche in questo caso si è eliminato un elemento di qualificazione di una porzione di territorio.
Si segnala come nelle norme delle singole zone residenziali andrebbe maggiormente tutelata la funzione residenziale rispetto alle altre funzioni, prevedendo una verifica della compatibilità delle funzioni ammesse con la funzione residenziale, la quale deve essere esplicitamente assunta come prevalente e da tutelare.
Si considera perlomeno singolare, e si segnala il dato per una diversa ipotesi di zonizzazione, la previsione che riguarda alcuni agglomerati residenziali, i quali, mentre sul Piano struttura sono correttamente individuati come aree di completamento (zona B), sono inseriti nella zonizzazione in zona a verde di protezione, senza concedere loro neppure le opportunità di ampliamento descritte per le zone residenziali in genere (si veda a esempio l'area posta a sud - est dell'Ospedale).AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER FUNZIONI RESIDENZIALI,
DIREZIONALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIOTali ambiti comprendono la zona O - Mista residenziale e terziaria (zona cementificio e zona posta a ovest dello stesso) e la zona T - Di trasformazione e riqualificazione urbanistica e ambientale (ex caserma Miani e ex fornace di Rubignacco)
ZONA OMOGENEA O - MISTA RESIDENZIALE E TERZIARIA Il piano, riconoscendo la localizzazione strategica di tali aree, ne prevede una riqualificazione e propone in essa una concentrazione di più funzioni, per rendere più appetibile l'intervento privato: commerciale, direzionale, ricettiva, residenziale, artigianale di servizio. Si rileva che sarebbe stato più opportuno concentrare previsioni di tal genere solo sull'ex cementificio, per il quale l'attuazione delle previsioni di Piano risulta più problematica, nel contesto generale determinato, in forza degli alti costi di intervento, perché la scelta progettuale proposta innesca il rischio che venga attuato solo il comparto occidentale.
Considerando che il limite massimo della superficie coperta complessiva per le attività commerciali (superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ecc., come somma dei singoli piani) è fissato a livello regionale a 5.000 mq, si rileva come nel caso in oggetto, essendo le due aree strettamente legate, si configuri un superamento del limite massimo consentito e si prospetti di conseguenza la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione regionale per l'individuazione di una specifica zona Hc di grande distribuzione.
Alla luce delle previsioni inserite nel Piano struttura e secondo la lettera della relazione di flessibilità, si opina che l'ambito di cui l'Amministrazione Comunale intende incentivare la realizzazione non sia tanto l'ambito dell'ex cementificio quanto invece quello occidentale, in quanto è ammesso l'ampliamento della zona all'interno della delimitazione massima fissata nella tavola della struttura, cioè sulle limitrofe aree per servizi pubblici, che sono tutte aree adiacenti all'ambito occidentale. Notando come l'ambito occidentale non sia caratterizzato dai problemi di demolizione dell'esistente e di smaltimento dei materiali che connota l'ambito orientale, si sottolinea come il Piano finisca per mantenere irrisolto il problema della riqualificazione dell'area dell'ex cementificio, consentendo nel contempo un'edificazione nell'ambito occidentale, tale da risultare oggettivamente un mero affare immobiliare.ZONA OMOGENEA T - DI TRASFORMAZIONE E DI
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALELa zona omogenea T abbraccia le due aree dell'ex caserma Miani e dell'ex Fornace di Rubignacco. Si nota di passaggio quanto sia per lo meno curioso apprendere come nella relazione di flessibilità uno degli obiettivi strutturali del piano per tale zona sia costituito dalla "finalità di riconversione agrituristica e ricettivo complementare dell'area di Purgessimo", laddove l'area di Purgessimo nelle tavole della zonizzazione risulta invece individuata come zona Q - Strutture militari. Si rileva dunque un errore grossolano nella stesura del progetto, ulteriore indizio rivelatore di una certa superficialità nell'approccio.
In particolare:
- si rileva come le procedure di attuazione per l'area dell'ex caserma Miani prevedano che la zona si attui "mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata". Si considera tuttavia che l'area risulta di proprietà comunale e che rispetto a essa sarebbe stato lecito attendersi una indicazione di iniziativa esclusivamente pubblica, ai fini di una risposta razionale al fabbisogno abitativo assunto dal Piano, in termini di qualità urbanistica e architettonica e in termini di regolazione del mercato immobiliare;
- si rileva come le procedure di attuazione per l'area dell'ex Fornace di Rubignacco prevedano altresì che tale zona si attui "mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata", pur in presenza di beni architettonici e ambientali da preservare, così come si evince dalla lettera del Piano, quando sarebbe stato lecito attendersi un intervento pubblico per ricuperare e salvaguardare in forma corretta edifici e relative pertinenze che costituiscono un bene della collettività;
- si osserva come gli interventi consentiti e gli indici di edificabilità nell'ambito di una sostanziale variazione di destinazione d'uso dell'area tendano a produrre alcuni effetti rilevanti, quali: l'incentivo a interventi edificatori immediati, in forza della rilevante variazione della pressione fiscale (I.C.I); la dislocazione nell'area di attività commerciali, accanto a una destinazione residenziale, con effetti significativi sulla viabilità, che, in una zona già caratterizzata da una circolazione di una certa portata, risulterebbe gravata da un traffico veicolare destinato a aumentare in misura non quantificabile e certamente non quantificata nel Piano, in funzione della presenza di attività lavorative lungo la direttrice;
- si osserva che i dichiarati intenti di "valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree di valenza storico architettonica e naturalistica che fanno parte della ex fornace di Rubignacco", così come sono enunciati nella Relazione di flessibilità, rischiano di rimanere disattesi per effetto della stessa normativa prevista, laddove prescrive che "le norme di attuazione sono modificabili unicamente per perseguire in modo più efficace gli obiettivi strutturali del Piano per la zona T prima descritti. In particolare sono ammesse variazioni: per consentire aggiustamenti planivolumetrici; per calibrare le percentuali di utilizzo funzionale del volume entro un valore del 20%. Tali modifiche possono essere effettuate direttamente con il P.R.P.C.". In base a simili previsioni, sarà possibile effettuare interventi tali da snaturare l'assetto attuale del complesso, di cui si afferma il valore storico e ambientale, negando ogni spazio di pertinenza agli edifici dell'ex Fornace, classificati come edifici di valore storico.ZONA OMOGENEA Q Alla luce di una valutazione comparativa del Piano struttura e della zonizzazione contemplata dal Piano Regolatore Generale nella sua funzione operativa, si rileva come la zona omogenea Q costituisca un problema non risolto per un Piano che su questa materia si esprime in modo incoerente. In particolare, si nota che il Piano struttura indica per le aree occupate dalle strutture militari una destinazione d'uso per attrezzature e servizi o le destina a aree di riqualificazione urbanistica per funzioni residenziali e di servizio, interpretando in chiave funzionale la peculiare dislocazione di dette aree e sfruttandone congruentemente in chiave strategica le potenzialità. Ma si nota anche che la zonizzazione del P.R.G.C. non prefigura le indicazioni di cui sopra, poiché nella mera presa d'atto dell'esistente ne riconosce l'indisponibilità a usi che non siano quelli dell'attuale destinazione, escludendo tali zone da ogni valutazione prospettica. In questo modo, individuando sul territorio comunale altre aree da destinare a attrezzature e servizi e a riqualificazione urbanistica per funzioni residenziali e di servizio, stante la previsione di più lungo periodo articolata nel Piano struttura, si ingenera un effetto di moltiplicazione di aree con la stessa destinazione, a fronte di una domanda non particolarmente sostenuta. Si rimarca dunque l'inopportunità di una scelta progettuale dislocata su due piani così contraddittori, quando si sa essere molto prossima la dismissione di aree demaniali come quella della caserma Zucchi-Lanfranco, per esempio, attendendo la quale sarebbe stato possibile assegnare loro direttamente il ruolo riconosciuto nel Piano struttura. Ne avrebbe beneficiato la progettazione, che si sarebbe potuto dimensionare in modo più razionale e coerente, evitando la previsione di troppe aree di riqualificazione urbanistica per funzioni residenziali e di servizio, limitandone numero e dislocazione territoriale, e soprattutto evitando di designare nuove aree miste con funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio. Si segnala quindi contestualmente un effetto deteriore del Piano laddove esso favorisce e anzi determina uno spreco di territorio, anche di pregio, per ricavare nuovi insediamenti le cui funzioni avrebbero potuto trovare opportuna collocazione all'interno delle strutture militari ristrutturate e riqualificate. Si sottolinea infine il rischio, connesso e alimentato dall'impostazione progettuale adottata, di un totale abbandono delle aree dimesse rientranti nella zona omogenea Q, una volta che vengano avviate a realizzazione le altre zone per le quali sono previste destinazioni analoghe a quelle riconosciute alla zona Q.
SISTEMA PRODUTTIVO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE Il nerbo del sistema produttivo nei settori industriale e artigianale di Cividale del Friuli ha sede nell'insediamento costituito dalla zona omogenea D1, zona industriale XI di interesse regionale, che si estende parzialmente nel territorio del Comune contermine di Moimacco. Tale zona industriale è delimitata a sud dalla strada statale n° 54, il cui tracciato è stato a suo tempo modificato per evitare il passaggio attraverso gli edifici industriali. Si è notato sopra come la prevista zona artigianale D2, istituita con la variante n. 28 al Piano Regolatore vigente, di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 17.04.2003, con la sua dislocazione a sud della strada statale n° 54 riproduca la problematica di un attraversamento "in trincea" fra due ali di edifici industriali. Qui si richiama l'attenzione su alcuni ulteriori elementi critici derivanti dalla istituzione della zona omogenea D2 nell'ambito della nuova progettazione di Piano. Si assume che la scelta di detta zona omogenea D2 non sia condivisibile per la localizzazione, le dimensioni, gli effetti di impatto ambientale in termini di inquinamento da polluzione e acustico, come da altri agenti inquinanti, che va a sommarsi a quello già prodotto dall'insediamento industriale di interesse regionale, quando altre potenzialità economiche avrebbero potuto essere considerate e potenziate, mirando a uno sviluppo del territorio compatibile: da quelle agricole di qualità a quelle turistico-ricettive, da quelle culturali a quelle commerciali, opportunamente considerate nel contesto specifico. Si eccepisce come, peraltro, la previsione di una amplissima zona produttiva, per gli effetti di ricaduta in termini demografici, che il Piano traduce in forma assiomatica nell'assunzione del numero di 14.082 abitanti come parametro di dimensionamento, risulti di fatto funzionale a giustificare un fabbisogno abitativo quale quello ipotizzato. Si sottolinea inoltre contestualmente la valenza condizionante della zona D2 sull'intero impianto progettuale del Piano, anche alla luce delle osservazioni circa il metodo e il merito contenute nel testo delle Osservazioni alla variante 28 di cui al Prot. 034178 del 03.11.2003, a firma Domenico Pinto, cui si rimanda.
Si segnala altresì come sia stato dimostrato sperimentalmente, sulla base di un'analisi che ha contemplato vari casi, quanto accade nei comuni che inseriscono nei piani regolatori ampie aree industriali e artigianali: nell'immediato e nel breve periodo le casse comunali registrano un incremento delle entrate dovute alla riscossione degli oneri concessori, ma già nel medio periodo i costi indotti dai nuovi insediamenti, gravanti in modo permanente sulla spesa pubblica, portano a sofferenze di bilancio.
Si richiama l'attenzione sulla definizione stessa della zona D2/H2, così come è formulata nel Piano: "Il Piano, prendendo atto della situazione che caratterizza tali aree, le riconosce nella loro configurazione funzionale mista, mirando ad una migliore integrazione urbanistica e ambientale per meglio rappresentare questa parte di città". Si rileva come l'area in oggetto sia un'area totalmente inedificata, tanto che il riferimento alla "situazione che caratterizza tali aree" di cui si prende atto non è comprensibile, non risultando chiaro se tale presa d'atto riguardi piuttosto la contermine zona esistente D3/H3, mista artigianale e commerciale. Si esprime perplessità rispetto agli assunti citati, notando che in effetti l'indicazione di un utilizzo funzionale della porzione di territorio di cui si tratta ai fini della riqualificazione, posta peraltro all'ingresso della città, dovrebbe costituire un elemento qualificante del Piano. Perplessità si aggiunge a perplessità, quando si consideri come la relazione di flessibilità, prevedendo che la zona possa essere totalmente trasformata in zona V - verde di protezione e S - attrezzature e servizi, ammetta implicitamente l'inutilità di tale zona, in esplicita contraddizione con il fondamentale obiettivo strutturale del Piano per le zone miste artigianali/commerciali, cioè il soddisfacimento delle condizioni atte a garantire la funzione produttiva.
Si rileva inoltre un analogo elemento di contraddizione in quanto previsto nel Piano struttura per alcuni insediamenti produttivi posti immediatamente a nord della zona D2/H2, che sono individuati come area mista commerciale - artigianale e commerciale (zona D2/H2 e zona H2), mentre nella zonizzazione sono indicati come in zona V - verde di protezione: in tale zona, secondo la definizione del Piano, dovrebbero trovarsi edifici residenziali e aree coltivate.
Quanto alle zone commerciali di progetto, sia quelle individuate nel Piano Struttura sia quelle indicate nella zonizzazione, anche alla luce del fatto che il Piano assume come dato fattuale e criterio progettuale la funzione emporiale della Città, si rileva quanto segue:
- osservando come la funzione emporiale possa essere più opportunamente collocata sia all'interno dell'area di centro città che nella zona O (mista residenziale, commerciale e terziaria - area dell' ex cementificio e area a occidente dello stesso) contigua al Centro storico della città, con una ricaduta rivitalizzante dello stesso, non è comprensibile il senso dell'individuazione di due specifiche zone commerciali dislocate alle estremità occidentale e orientale del Comune. A tal proposito si richiama quanto già osservato in merito alle dimensioni e alla normativa relativa alla zona O: essa offre una superficie coperta complessiva per attività commerciali al dettaglio di 6.200 mq, oltre alla superficie per il commercio all'ingrosso. Su questa questione la scelta progettuale mostra una debolezza strutturale, poiché non prende in considerazione una soluzione possibile derivante da una scelta fra due opzioni: o la rivitalizzazione del Centro città e delle zone contermini, sfruttando le possibilità date dalle numerose aree da riqualificare e ristrutturare urbanisticamente, o la realizzazione di un centro di grande distribuzione, con l'individuazione di una specifica zona Hc, realizzabile previa autorizzazione regionale. Si sottolinea dunque come la scelta operata non risulti in alcun modo giustificata nella relazione di progetto, laddove si smarrisce il senso della collocazione di due insediamenti commerciali alle estremità dell'arteria viaria di maggior traffico, quando la dotazione più ampia di spazi commerciali è riconoscibile a metà tra i due insediamenti;
- considerando che il Piano struttura, a sud della zona commerciale di progetto posta a est del capoluogo, prevede altre due zone che possono essere sia miste commerciali - artigianali che semplicemente commerciali e che dette zone vengono servite dalla nuova strada che porta al previsto "terzo" ponte sul Natisone; considerando inoltre che la Relazione di flessibilità, relativamente alla zona H2, contempla la possibilità di individuare nuovi comparti di zona H2 "solo in sostituzione di quelli previsti dal P.R.G.C. e rimasti inattuati per inerzia dei proprietari", si evince come, anche prima della realizzazione della piccola zona commerciale dislocata a nord della strada statale che conduce alle Valli del Natisone, in località "Barbetta", si possa dare il via alla realizzazione dell'ampia zona posta a sud della statale e a cavallo della nuova strada di accesso al "terzo" ponte. Si rileva dunque come la realizzazione di due nuove, ampie e interconnesse zone commerciali e/o artigianali/commerciali, in combinazione con i problemi del traffico indotto, possa divenire l'innesco di una domanda di viabilità capace di giustificare ex post facto la realizzazione del nuovo "terzo" ponte sul Natisone. Si nota come, pur essendo fissati limiti percentuali di ampliamento da rispettare, l'operazione possa avvenire gradualmente, attraverso ricorso a successive varianti urbanistiche, con una deriva difficile da arginare;
- il Piano non risolve il problema, né lo considera, della separazione del traffico locale e di transito da quello diretto agli insediamenti esclusivamente o prevalentemente commerciali, attraverso la previsione di un'opportuna viabilità di raccordo;
- le previsioni di Piano non tengono conto delle caratteristiche ambientali delle aree individuate per attività commerciali o miste commerciali - artigianali qui considerate, a proposito delle quali si osserva che:
a) la piccola zona commerciale a est è situata in prossimità di significativi elementi (alcuni prati stabili e il corso del Rugo Emiliano) di interesse naturalistico e paesaggistico che andrebbero invece tutelati;
b) la zona a sud della statale è posta a una distanza limitata dall'A.R.I.A. del fiume Natisone. A tal proposito si ricorda che il Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali per la disciplina dell'Area di rilevante interesse ambientale relativo al n° 17 Fiume Natisone prescrive che "delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono la funzione di decelerazione trasformativi limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici".ASPETTI STORICO-ARCHEOLOGICI Si osserva come il Piano non risolva un problema, di grande rilevanza per una Città come Cividale del Friuli, qual è quello della gestione e della salvaguardia dei beni archeologici, confinandone la considerazione a una carta dei vincoli e limitandosi all'individuazione delle zone il cui utilizzo sia soggetto alla preventiva valutazione degli interventi soggetti a concessione edilizia da parte della Soprintendenza, la quale, in relazione agli stessi, potrà prescrivere preventivi sondaggi conoscitivi dello stato dei luoghi. Si fa notare di passaggio come, alla luce di una tale impostazione, gli interventi di manutenzione straordinaria siano da ritenersi esclusi, compresi quelli che operino sulle fondazioni. Si nota altresì la mancanza di un rapporto costruttivo e di stretta collaborazione con la Soprintendenza, che potesse tradursi, per esempio, nella redazione di una carta del rischio o delle potenzialità archeologiche, che contemplasse l'individuazione di diverse tipologie di aree, di sistemi e permanenze archeologiche da assoggettare a diverse normative e prescrizioni, quali sarebbero potute essere, nel caso di Cividale del Friuli, la zona della centuriazione romana e le necropoli longobarde.
Si rileva ancora come il Piano non individui tutte le aree in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici, come per esempio la zona di San Mauro, e come il Piano stesso difetti di una normativa specifica che, per le aree archeologiche in ambito agricolo, pur consentendo lo svolgimento del lavoro agricolo, vietasse le operazioni potenzialmente dannose per eventuali testimonianze archeologiche esistenti.DETTAGLI Si formulano infine alcune osservazioni di dettaglio, notando quanto segue:
- le tavole di zonizzazione(v. la tavola 10 in scala 1:2.000) indicano la destinazione a parcheggio dell'area prospiciente il Palazzetto dello Sport, situata a nord della strada, via G. Perusini, mentre il Piano struttura destina la stessa area a zona S - aree verdi sportive e ricreative;
- le tavole di zonizzazione (v. la tavola 10 in scala 1:2.000) per l'area prospiciente l'ex fabbrica del tannino, delimitata a est da via del Crognolêt e a sud da via Moimacco, sulla quale attualmente sono insediate attività produttive di tipo artigianale, indicano una destinazione a verde di protezione, come zona omogenea V, mentre il Piano struttura indica una destinazione a area mista commerciale - artigianale e commerciale B2;
-la tavola 11 della zonizzazione in scala 1:2.000 indica una destinazione a parcheggio dell'intera superficie della piazza della Resistenza, includendo in detta destinazione anche il giardino intitolato al dott. Manfredi Mazzocca, Medaglia d'Oro della Resistenza al Valor Militare, all'interno del quale è collocato il monumento alla Resistenza, opera dell'artista Luciano Ceschia, donato alla Città di Cividale del Friuli, Medaglia d'Argento della Resistenza, e divenuto simbolo di memoria storica e di identità antifascista.Da quanto sopra esposto si conclude che il nuovo Piano proposto, se approvato nella versione adottata, porterebbe a un progressivo deterioramento della qualità urbanistica e architettonica delle aree edificate, a impropri utilizzi di molte aree del territorio comunale, alla distruzione di elementi di altissimo valore paesaggistico e ambientale, trovandosi in contrasto con quanto previsto dalla L. R. 52/1991.
Si propone pertanto di procedere a una revisione della variante in oggetto, basata su una conoscenza diretta e puntuale dello stato dei luoghi, sul riesame delle strategie adottate e sull'assunzione di criteri progettuali diversi, in vista di una nuova adozione.
Qualora l'Amministrazione Comunale non intendesse cambiare l'impostazione data al Piano, si propone comunque di eliminare gli elementi critici più macroscopici sopra evidenziati, migliorando almeno in parte le previsioni del piano in oggetto .Cividale del Friuli, 1 aprile 2005
per l'Associazione Culturale "Liumang" e
per il periodico "il Truc"Per il Circolo culturale "iskra" Domenico Pinto Alessandro Guglielmotti -