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dossier sanità

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sanità in Friuli Venezia Giulia

la proposta di PRC per la
modifica della L.R. 13/95

ottobre 2004

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Art. 1

Oggetto

1. La presente legge detta norme per la revisione della legge regionale n.13 del 1995, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del D.L. 229/99, del Dlgs 357/1999 e successive modificazioni.

Art. 2

Finalità

La rete ospedaliera regionale è preordinata ad assicurare un livello uniforme di assistenza su tutto il territorio regionale.
La revisione della rete ospedaliera è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) ricondurre all'ospedale non solo la sua funzione di trattamento delle patologie acute, ma anche di coordinamento e gestione delle funzioni assistenziali per quelle patologie non trattabili a domicilio o in sedi
distrettuali.
b) aumentare la qualificazione degli ospedali, valorizzare le potenzialità dell'attuale loro distribuzione territoriale, ottenere un miglioramento nell'efficacia dei trattamenti;
c) migliorare l'efficienza complessiva nell'uso delle risorse, assegnate ai singoli ospedali ed alla rete ospedaliera nel complesso, razionalizzando le prestazioni e l'impiego del personale;
d) migliorare il livello delle prestazioni di assistenza sanitaria, non fornite in regime di ricovero ospedaliero;
f) favorire l'organizzazione dipartimentale anche interaziendale.

Art. 3

Obiettivi

1. Sono obiettivi specifici:
a) il raggiungimento di un tasso tendenziale di spedalizzazione regionale di 160 ricoveri per 1.000 abitanti, non comprensivo dei ricoveri in strutture extra regionali.
b) l'articolazione di una rete ospedaliera regionale con una dotazione di posti letto tale da soddisfare la domanda potenziale sopra definita, adeguabile in funzione dei fenomeni di attrazione e fuga extraregionale. Tale dotazione non e' comprensiva dei posti letto delle strutture accreditate al ricovero per acuti . I posti letto per paganti all'interno degli ospedali pubblici, non concorrono alla quantificazione della predetta dotazione. Nel territorio di competenza di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, di regola viene assicurata la presenza di un limite minimo di 5 posti letto per 1.000 abitanti riferito alla popolazione residente nello stesso territorio; la presenza e' comunque subordinata al rispetto dei parametri di cui alla lettera c);
c) la funzionalità di ciascun ospedale è caratterizzata dai seguenti parametri:
1. tasso di occupazione medio dei posti letto superiore o uguale all'80 per cento in media annua;
2. durata media della degenza non superiore a 10 giorni;
3. tasso operatorio superiore al 70 per cento dei ricoverati presso funzioni chirurgiche;
4. numero di parti superiore a 400 unità annue;

2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi richiede che la revisione della rete ospedaliera regionale, avvenga previo l'attivazione di servizi distrettuali, per anziani e per disabili fisici e psichici, alternativi al ricovero ospedaliero, e mediante la realizzazione di strutture a bassa intensità terapeutica, sul modello del "Hospice", per malati terminali, cronici riacutizzati o comunque non altrimenti gestibili in strutture per acuti o territoriali.

3. Il processo di revisione della rete ospedaliera regionale deve comunque assicurare alle popolazioni interessate la disponibilità di livelli uniformi di assistenza sanitaria.

Art. 4

Rete ospedaliera regionale

1. La rete ospedaliera regionale si compone di:
a) ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, caratterizzati dalla presenza di funzioni a più rara frequenza di ricovero, a pù elevata complessità tecnico-funzionale e con un ambito geografico di riferimento identificabile nell'intero territorio regionale o dall'insistenza di funzioni di ricerca scientifica e di didattica universitaria;
b) ospedali di rilievo regionale caratterizzati, oltre che dalla presenza di servizi e funzioni tali da garantire livelli adeguati di sicurezza nel trattamento degli acuti, dalla presenza di funzioni specialistiche che possono costituire riferimento anche per altri ospedali;
c) ospedali di rete o di 1° livello, caratterizzati dalla presenza di servizi e funzioni tali da garantire livelli adeguati di sicurezza nel trattamento degli acuti, fra cui l'area della terapia intensiva.
d) ospedali di comunità, caratterizzati dal mantenimento di funzioni di base per acuti (pronto soccorso con area di osservazione, reparto di medicina ed attività di day surgery) alle quali vanno ad aggiungersi
funzioni come l'Hospice ed altre diversificate funzioni aggiuntive, correlate al bacino di utenza ottimale di ciascuna funzione, per le quali costituiscono riferimento anche per altri ospedali.

2. L'attribuzione delle funzioni e la dotazione complessiva dei posti letto, suddivisa per ciascun ospedale e per ciascuna disciplina sono definite dalla Giunta Regionale con i piani di intervento a medio termine. Tali piani tengono conto del bacino di utenza per ciascuna funzione, dei dati di attrazione e fuga intra ed extra regionali, dei dati epidemiologici della popolazione, della sua età media, e delle caratteristiche orografiche del territorio cui afferisce la struttura ospedaliera in questione.

3. ogni ospedale di rilievo nazionale o regionale, garantisce un reparto di
degenza specialistica in geriatria.

Art. 5

Ospedali di rilievo nazionale

1. Sono ospedali di rilievo nazionale: a) le aziende ospedaliere miste,(ai sensi Art.2 comma1 Dlgs 517/99) di Trieste e di Udine, con i loro rispettivi policlinici universitari;
b) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofalo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano.

2. Gli Istituti di diagnosi e cura a carattere scientifico, mantengono il loro carattere di strutture pubbliche,e nel rispetto delle loro funzioni specifiche, assolvono ai bisogni di assistenza ospedaliera previsti dalla presente legge, secondo protocolli di intesa stipulati con la direzione regionale per la sanità, concordi, le aziende sanitarie competenti per territorio. Detti Istituti devono essere integrati con le strutture della rete ospedaliera senza che peraltro il numero di posti letto di queste strutture venga computato nel novero complessivo di cui alla lettera b dell'articolo 3 della presente legge. Per i rapporti tra il Centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e tra l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" e l'Ospedale unico di Trieste, i protocolli devono rapportarsi strettamente alle esigenze assistenziali del Servizio sanitario regionale e prevedere l'integrazione delle funzioni e dei servizi evitando duplicazioni degli stessi, anche mediante l'istituzione di dipartimenti comprendenti servizi delle strutture interessate.

Art. 6

Ospedali di rilievo regionale

1. ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale n.12/1994, sono classificati "ospedali di rilievo regionale": l'azienda ospedaliera di Pordenone e l'azienda ospedaliera di Gorizia e Monfalcone.

2. Nell'ambito dell'attuazione dei piani di intervento a medio termine costituiscono riferimento le seguenti indicazioni:
a) le funzioni e le dotazioni complessive di posti letto dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone sono quelle previste per un bacino di utenza da quattrocentomila a seicentomila abitanti.
c) le funzioni e le dotazioni complessive di posti letto degli ospedali di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/1994 sono quelle previste per un bacino di utenza da centocinquantamila a quattrocentomila abitanti, fatte salve le necessarie integrazioni tra le funzioni specialistiche delle due strutture.
d) Presso l'ospedale di Monfalcone è prevista l'istituzione di un centro per la diagnosi la ricerca e lo studio epidemiologico delle malattie asbesto correlate.

3. Gli ospedali di rilievo regionale sono organizzati in presidi aventi un numero di posti letto tendenzialmente non superiore a ottocento e comunque non inferiore a 450.

Art. 7

Ospedali di rete o di 1° livello

1. L'ospedale di rete o di 1° livello, e' dotato di almeno 120 posti letto e comprende, quali dotazioni minime, le seguenti aree funzionali:
a) area della direzione sanitaria;
b) area dell'emergenza, con guardia attiva, dotata di posti letto di terapia intensiva e funzione di pronto soccorso;
e) area di degenza medica, comprendente l'unita' operativa di medicina generale nonché l'unita' operativa di cardiologia e neurologia;
f) area di degenza chirurgica, comprendente le unita' operative di chirurgia generale e di ortopedia- traumatologia;
g) ) area delle funzioni senza posti letto, comprendente le funzioni di anestesia e rianimazione, che deve garantire la guardia attiva e radiologia, laboratorio di analisi e trasfusionale, oncologia, recupero e
riabilitazione, farmacia ed emodialisi.

2. Entro il termine di attuazione del prossimo piano di intervento a medio termine, la Giunta regionale identifica le strutture ospedaliere che devono garantire le dotazioni minime e le aree funzionali previste al comma 1.

3. Per la presenza di altre funzioni specialistiche di ricovero e di altre funzioni diagnostiche e di supporto, i piani di intervento a medio termine si adeguano a quanto indicato nell'articolo 4. Il criterio base per
la predisposizione dei sopraccitati piani, per le funzioni legate all'emergenza, e' quello di garantire all'utenza il più breve tempo medio di accesso, funzionalmente valutato anche tenendo conto delle vie
preferenziali di traffico nelle singole Aziende per i servizi sanitari o nelle aree geografiche omogenee di riferimento per le varie funzioni.

Art. 8

Ospedali di comunità

1. Gli ospedali ex articolo 21 legge regionale 13/95 vengono individuati come ospedali di comunità e sono dotati almeno delle seguenti aree funzionali.
a) area di pronto soccorso, con annessa area di osservazione,dotata della reperibilità anestesiologica.
b) area di degenza medica, comprendente l'unità di medicina.
c) RSA
d) Hospice
e) Area per la chirurgia programmata in day surgery
f) Area delle funzioni senza posti letto, comprendente la radiologia, con personale medico reperibile nella fascia oraria notturna, laboratorio analisi, ambulatori per la specialistica medica e chirurgica.

2. il prossimo piano di intervento a medio termine, sentite le aziende sanitarie e/o ospedaliere competenti per territorio, stabilisce le attività di chirurgia programmata in day surgery eseguibili all'interno di ogni ospedale di comunità, che diventerà riferimento aziendale per le attività programmate in specie, evitando doppioni all'interno di ogni azienda ed incentivando l'uso del personale previa mobilità compartimentale, anche interaziendale.

Art. 9

Istituto di medicina fisica e riabilitazione

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, l'Istituto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 12/1994, e' ospedale della rete ospedaliera regionale.

2. in deroga all'articolo 9, comma 8 della legge regionale n. 12/1994, l 'ospedale di cui al comma 1 del presente articolo è dotato di budget, autonomo e prefissato annualmente, su disposizione della giunta regionale.

Art. 10

Spedalità privata

1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le strutture private sono regolati ai sensi dell'articolo 8 ter e 8quater del decreto legislativo n. 229/99 e successive modificazioni. alla stesura di ogni PIMT la Regione stabilisce il numero totale di posti letto convenzionati per il triennio di riferimento. Le strutture ospedaliere private accreditate, nei limiti della programmazione sanitaria regionale, fanno parte della rete ospedaliera regionale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati erogando prestazioni di ricovero e specialistiche ambulatoriali.

Art. 11

Dipartimenti ospedalieri

1. Gli ospedali pubblici della rete regionale definiti a valenza regionale o nazionale, sono obbligatoriamente articolati in dipartimenti, dotati di un budget prefissato, comprendenti aggregazioni di unita' operative secondo il criterio del coordinamento per aree funzionali omogenee, ovvero per aree di
patologia, ovvero per aree di intervento che per caratteristiche di complessità ed esigenze di integrazione richiedono un approccio unitario ed integrato, privilegiando comunque le esperienze dipartimentali che vedano il concorso di strutture ospedaliere e territoriali.

2. le aziende sanitarie dispongono la messa a rete degli ospedali di comunità e di 1° livello, di loro competenza territoriale, organizzandone le varie unità operative ospedaliere in dipartimenti interaziendali.

3. le aziende sanitarie ed ospedaliere, sentite le OOSS di categoria, avviano adeguati protocolli per la mobilità interaziendale del personale, al fine della gestione e per il funzionamento dei day surgery e dei reparti di medicina degli ospedali di comunità, così come da comma 2 Art.8.

4. La definizione dei dipartimenti di ogni ospedale e dei relativi organi e' deliberata dal Direttore generale su proposta del Direttore sanitario, sentiti il Consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali.

5. Finalità del dipartimento sono:
a) l'integrazione e l'utilizzo in comune degli spazi, delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilita' interna del personale;
b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi, il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di studio e di audit sulla qualità delle prestazioni.

6. In fase di prima applicazione del presente articolo sono previste specifiche sperimentazioni che vengono individuate dalla Giunta regionale anche prioritariamente all'approvazione dei piani a medio termine.

Art. 12

Indirizzi organizzativi

1. L'ospedale deve favorire le connessioni funzionali con i servizi extra ospedalieri e con i servizi sociali operanti nel territorio anche mediante l'istituzione di dipartimenti sia intra che extra ospedalieri. La
Regione promuove specifici protocolli d'intesa tra le Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere miste (ospedaliero-universitarie) e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Costituiscono specifiche indicazioni organizzative per lo svolgimento dell'attività ospedaliera:
a) un utilizzo flessibile, anche interdisciplinare, delle strutture di degenza e del relativo personale infermieristico ed ausiliario;
b) un'organizzazione coordinata degli ambulatori ed una collocazione fisica degli stessi preferibilmente in unica sede nell'ambito della struttura ospedaliera;
c) un impiego delle sale operatorie, possibilmente allocate in un gruppo operatorio unico, per non meno di sei giorni settimanali;
d) un funzionamento dei servizi diagnostici su almeno due turni giornalieri per 6 giorni settimanali, in rapporto all'organizzazione dell'attività ospedaliera e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
e) un utilizzo coordinato del personale di supporto amministrativo, di apparecchiature e presidi;
f) l'organizzazione dell'attività di day-hospital e day surgery, che deve essere eseguita prevalentemente all'interno degli ospedali di comunità e/o di rete, secondo le indicazioni contenute in apposito atto di indirizzo e coordinamento, da approvarsi dalla Giunta regionale entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
g) l'istituzione di posti letto con particolari condizioni alloggiative di cui l'utente possa usufruire a pagamento per un numero massimo non superiore al 5% dei letti di ciascuna area funzionale;
h) la garanzia dell'esercizio dell'attività ambulatoriale, in regime libero- professionale intramuraria, è garantita ad ogni singolo professionista del ruolo sanitario, nella misura e con le procedure previste
dal decreto legislativo n. 229/99 e successive modificazioni, pregiudicatamente all'esecuzione giornaliera, del numero minimo di prestazioni ambulatoriali e/o diagnostiche che deve essere indicato dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e/o ospedaliere, sentite le OOSS di categoria, con cadenza almeno trimestrale.

3. La Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con apposito regolamento, a stabilire i criteri di accesso ai posti letto per paganti all'interno degli ospedali pubblici.

4. in attesa di una nuova definizione del sistema di finanziamento dei vari ospedali, al fine di valutare, correggere e riequilibrare l'assegnazione delle risorse in funzione della produzione dei vari ospedali
viene mantenuto l'utilizzo dei sistemi informativi di raggruppamento diagnostico.

5. L'assegnazione delle funzioni specialistiche e le loro modalità organizzative sono soggette a verifica alla scadenza della durata del piano di intervento a medio termine. Qualora le unita' operative non abbiano
conseguito i tassi di funzionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e non abbiano rispettato le indicazioni organizzative di cui al comma 2, le assegnazioni sono riconsiderate o disattivate.

6. In ciascuna Azienda ospedaliera o Istituto di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6 comma 1 ed Art.7 comma 1, nonché Art.8 comma 1, e' istituito, affianco al Comitato bioetico di cui al comma 7 Art.11 L.R.13/95, il comitato degli utenti.

7. entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R., la Giunta Regionale, stabilisce i criteri per la costituzione dei Comitati degli Utenti

Art. 13

Dipartimenti di salute mentale

1. Il dipartimento di salute mentale coordina e garantisce l'assistenza psichiatrica in ospedale e nel territorio.

2. Appositi protocolli regolano i rapporti tra le strutture ospedaliere ed il dipartimento di salute mentale e, nel caso in cui l'ospedale fosse costituito in azienda, tra l'Azienda per i servizi sanitari e l'Azienda ospedaliera.

3. I Direttori delle Aziende sanitarie attraverso i DSM istituiscono, all'interno di ogni distretto sanitario appositi servizi di salute mentale in grado di dare risposta ai bisogni del territorio 24 ore su 24 e 7 giorni a
settimana, garantendo funzioni di day hospital e la possibilità di ospitare anche per la notte un adeguato numero di utenti (max 6-8) al fine di realizzare un sistema coerente e integrato di prevenzione riabilitazione e cura.

4. Per il funzionamento dei DSM sarà destinata una quota di budget dell'Azienda Sanitaria di riferimento almeno del 5%, così come stabilito nell'accordo Stato Regioni in occasione della Conferenza Unificata del 13 aprile 1999.

5. La definizione dei vari aspetti di funzionamento dei DSM e dei livelli essenziali di assistenza psichiatrica da garantire omogeneamente sul territorio regionale, viene demandata ad apposito progetto obiettivo regionale per la salute mentale, che dovrà essere aggiornato a cadenza almeno triennale.

Art. 14

Emergenza

1. L'organizzazione della rete dei servizi di emergenza sanitaria è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
a) riduzione dei tempi medi di accesso;
b) riduzione della mortalità e dell'invalidità nei pazienti con eventi morbosi ed infortunistici acuti;
c) adeguamento a standard qualitativi minimi di assistenza in tutto il sistema di emergenza sanitaria regionale.

2. La funzione di emergenza all'interno degli ospedali viene organizzata tenuto conto delle seguenti tipologie:
a) Dipartimento di emergenza di 2° livello;
c) Dipartimento di emergenza di 1° livello.
d) Servizi di pronto soccorso territoriali, in riferimento alla lettera a comma 1 Art.8

3. la giunta regionale, definisce attraverso apposito piano regionale per l'emergenza, con propria deliberazione, le modalità dell'organizzazione dell'emergenza sul territorio regionale, nell'ottica di una riduzione dei tempi di soccorso con particolare riferimento alle zone montane.

Art. 15

Assistenza specialistica ambulatoriale

1. L'assistenza specialistica ambulatoriale viene erogata a livello ospedaliero e territoriale; la sua organizzazione deve perseguire l'equilibrio tra le esigenze di efficienza e qualità delle prestazioni e di
accessibilità da parte dei cittadini.

2. In ogni ospedale e' attivato un poliambulatorio, preferibilmente collocato in un'unica sede fisica, che rappresenta un requisito indispensabile dell'ospedale stesso, anche al fine di assicurare la continuità diagnostica e terapeutica.

3. A livello territoriale sono attivati poliambulatori, nei quali possono essere svolte anche funzioni diagnostiche. In tutte le aree ospedaliere interessate, sono attivati poliambulatori nei quali, oltre alle
principali prestazioni specialistiche, viene garantito lo svolgimento di attività diagnostiche di laboratorio e radiologiche. L'attività specialistica nei poliambulatori territoriali e' organizzata dall'Azienda
per i servizi sanitari in stretto collegamento con i servizi dell'ospedale di riferimento per ciascuna disciplina, mentre il distretto fornisce le strutture logistiche e di supporto. A livello di distretto e' attivato il servizio di prenotazione, accessibile all'utenza ed unitario per tutti i presidi di cui l'Azienda per i servizi sanitari si avvale per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

4. Le Aziende per i servizi sanitari, nel rispetto della massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali e delle strumentazioni degli ospedali pubblici, provvedono annualmente a determinare il fabbisogno di
attività specialistiche ambulatoriali per assicurare livelli uniformi di assistenza.

5. le aziende sanitarie ed ospedaliere garantiscono a proprie spese, l'esecuzione di esami diagnostici o visite specialistiche, in attività libero professionale, effettuata in intra moenia, qualora la prestazione richiesta dal medico curante come urgente, non fosse espletabile entro 5 giorni dalla data di prenotazione.

6. la Giunta regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione di urgenza della prestazione eseguibile in via ambulatoriale

Art. 16

Attività di recupero e riabilitazione

1. Gli Istituti ed i Centri di recupero e riabilitazione accreditati possono essere presidi sanitari sia intra che extra-ospedalieri destinati al recupero funzionale tramite prestazioni riabilitative e diagnostiche
finalizzate, con interventi di norma interdisciplinari che assicurano la presa in carico globale del soggetto.

2. Le prestazioni di recupero e riabilitazione sono erogate in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare e assicurano la personalizzazione dell'intervento per raggiungere il più alto livello possibile di autonomia funzionale del soggetto.

3. I piani di intervento a medio termine definiscono i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio dell'attività riabilitativa.

4. Le Aziende per i servizi sanitari provvedono annualmente a determinare, in conformità alla programmazione sanitaria regionale, il fabbisogno per l'attività riabilitativa da erogare direttamente.

Art. 17

Residenze sanitarie assistenziali (RSA)

1. Le Residenze sanitarie assistenziali (RSA), di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed al DPCM del 22 dicembre 1989, sono strutture residenziali a titolo gratuito, destinate a fornire assistenza
continuativa ad elevato contenuto sanitario ed a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti e a soggetti temporaneamente non autosufficienti, esclusi i minori, nonché a soggetti
affetti da handicap fisico e psichico. Le RSA sono strutture distrettuali inserite in una rete di servizi; svolgono una funzione intermedia tra l'ospedale ed i servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio.

2. Il numero complessivo dei posti letto di RSA per anziani nel territorio regionale è pari, tendenzialmente,all'1 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne.

3. Entro il termine di efficacia del prossimo piano di intervento a medio termine, deve essere assicurata la quota massima prevista dal comma 3.

5. Le RSA sono suddivise per tipologia, in RSA a breve e medio termine, con degenza fino a 60 giorni e a medio-lungo termine, con degenza fino a 180 giorni. Le RSA sono organizzate secondo moduli compresi tra un minimo di 20 ed un massimo di 60 posti letto.

6. I piani a medio termine definiscono la realizzazione delle RSA tenendo presente:
a) la necessità di una loro distribuzione il più possibilmente omogenea sul territorio regionale.
b) la revisione delle strutture ospedaliere private convenzionate;
c) l'eventuale modifica di destinazione di strutture residenziali socio-assistenziali per soggetti non autosufficienti.

7. il comma 3 Art. 29 L.R. 10/98 è abrogato.

Art. 18

Personale

1. I piani di intervento a medio termine devono:
a) promuovere le professionalità delle singole figure operanti all'interno delle strutture ospedaliere, quale condizione indispensabile per la qualificazione dei servizi offerti alla cittadinanza.
b) individuare (sentite le OOSS di categoria e le associazioni professionali più rappresentative) standard organizzativi ed operativi che tengano conto dei modelli e di tutte le esperienze positive portate avanti a
livello nazionale ed internazionale.

2. la dotazione del personale in forza alle strutture ospedaliere e territoriali viene definita sulla base del modello organizzativo, di cui alla lettera b comma 1 del presente articolo e tenuto conto altresì, della
tipologia degli utenti e dell'andamento epidemiologico.

Art. 19

Norme finanziarie

1. La legge finanziaria regionale stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare al settore sanitario. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato nel piano di intervento a medio termine, individua le risorse da trasferire all'assistenza ospedaliera ed all'assistenza extra-ospedaliera in un rapporto tendenziale rispettivamente di 45 e 55 e ne definisce le modalità, tenendo conto dell'indicazione di riservare almeno il 5%, del totale del budget riservato alla medicina sul territorio, ai dipartimenti di prevenzione.

2. Gli avanzi di amministrazione conseguiti dalle Aziende devono essere impiegati per ammodernamento tecnologico e strutturale e per aggiornamento professionale.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio circa l'andamento della spesa sanitaria con apposita relazione alla competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione finanziario successivo.
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