Art. 1
1. La lingua
ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale
della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione
delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Art. 2
1. In attuazione
dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi
generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali,
la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di
quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano,
il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3
1. La delimitazione
dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche
previste dalla presente legge è adottata dal consiglio
provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno
il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri
comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di
cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque
una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo
2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente
la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa
dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si
trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi,
esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta,
che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
Art. 4
1. Nelle scuole
materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica
prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della
lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività
educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie
di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della
minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo
grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare
complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi
obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi,
al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza,
deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli
alunni, le modalità di svolgimento delle attività
di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle
comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie,
nonchè stabilendo i criteri di valutazione degli alunni
e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai
sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare
ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio
dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui
al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano,
anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello
studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti
ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli
2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione
e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline.
A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59
del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle
medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane
a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni,
prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma
5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle
risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge
n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive
di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla
istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per
i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
Art. 5
1. Il Ministro
della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri
generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo
4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali
nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali
degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta
ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione
dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi
annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.
Art. 6
1. Ai sensi degli
articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università
delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e
degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa,
ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle
lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca
scientifica e le attività culturali e formative a sostegno
delle finalità della presente legge.
Art. 7
1. Nei comuni
di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli
altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono
usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua
ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì
ai consiglieri delle comunità montane, delle province
e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali
è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente
costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali
di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa
a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua
italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle
due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni
redatti in lingua italiana.
Art. 8
1. Nei comuni
di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere,
con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza
di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione
nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato,
delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici
non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli
atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo
3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche,
l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione
del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di
polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di
cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche
attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza
di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del
pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per
la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria
annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse,
da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito
l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
Art. 10
1. Nei comuni
di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli
comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle
tradizioni e agli usi locali.
Art. 11
1. I cittadini
che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai
sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo
articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati
prima della data di entrata in vigore della presente legge o
ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di
battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere,
sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi
in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche
per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni
o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome
o il cognome che si intende assumere ed è presentata al
sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede
d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto
dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti
previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome
o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto
può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione
della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato,
entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro
di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio
di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere
concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono
alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti
gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal
comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12
1. Nella convenzione
tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto
di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze
linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite
convenzioni con la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi
nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni
radiofoniche e televisive regionali della medesima società
concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono
stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema
delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio
1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Art. 13
1. Le regioni
a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano
la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente
legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti
che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze
linguistiche.
Art. 14
1. Nell'ambito
delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le
province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo
2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono
determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria,
per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a
carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela,
nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel
territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle
minoranze linguistiche.
Art. 15
1. Oltre a quanto
previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute
dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale
entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000
a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni
di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata
alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma
1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene
sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente
locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento
e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
Art. 16
1. Le regioni
e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità
di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela
delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate
dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni
autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.
Art. 17
1. Le norme regolamentari
di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni
interessate.
Art. 18
1. Nelle regioni
a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni pi·
favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata
con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme
le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui
al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento
non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui
alla presente legge.
Art. 19
1. La Repubblica
promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso
previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di
reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue
e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei
casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano
mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica
d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese
con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli
per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio
e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La
Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale
anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione
in merito allo sta to di attuazione degli adempimenti previsti
dal presente articolo.
Art. 20
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Roma, 15 dicembre
1999
CIAMPI
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Massimo D'Alema |
Visto
il Guardasigilli: Oliviero Diliberto |
N o t e:
Nota all'art.
2: -
Il testo dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana,
è il seguente: "Art. 6. - La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche".
Note all'art.
4: -
Il testo dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
"8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche
mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria
della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle
modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni
di attività didattica annuale previsti a livello nazionale,
la distribuzione dell'attività didattica in non meno di
cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione,
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà
di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad
apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata
di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di
opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione
di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base
di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto
per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo
di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi".
- Il testo dell'art. 21, commi 10 e 12, della citata legge n.
59 del 1997, è il seguente: "10. Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano,
sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta
formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti,
iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione
scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo
con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra
le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome
hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti
a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche autonome. 11. (Omissis). 12. Le
università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento,
di ricerca e di orientamento scolastico e universitario".
- Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 59 del
1997, è il seguente: "5. La dotazione finanziaria
essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso
di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano
ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello
Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.
Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola".
Nota all'art.
6: -
Il testo degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n.
341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), è
il seguente: "Art. 6 (Formazione finalizzata e servizi pubblici
integrativi). - 1. Gli statuti delle università debbono
prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle
università anche in collaborazione con le scuole secondarie
superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
espresse ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione
dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi
postlaurea; b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico
e amministrativo; c) attività formative autogestite dagli
studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali,
dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate
da apposite disposizioni legislative in materia. 2. Le università
possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: a) corsi
di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione
ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi
quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché,
quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori,
ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale. 3. Le università rilasciano attestati sulle
attività dei corsi previsti dal presente articolo. 4.
I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle
attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla
lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche
e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di
cui all'art. 11". "Art. 8 (Collaborazioni esterne).
- 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle
attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università
possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole
sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con
facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche
di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le università possono partecipare alla progettazione
ed alla realizzazione di attività culturali e formative
promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative
di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti
locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite
convenzioni e consorzi, anche di diritto privato. 3. I consigli
delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano
la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché
delle forme di collaborazione e partecipazione".
Nota all'art.
9: -
L'art. 109 del codice di procedura penale, è il seguente:
"Art. 109 (Lingua degli atti). - 1. Gli atti del procedimento
penale sono compiuti in lingua italiana. 2. Davanti all'autorita'
giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su
un territorio dove è insediata una minoranza linguistica
riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza
è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua
e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a
lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi
gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni
internazionali. 3. Le disposizioni di questo articolo si osservano
a pena di nullità".
Nota all'art.
12: -
La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo".