--
Art.
1.
(Riconoscimento della minoranza slovena)
1. La Repubblica
riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti
alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di
Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della
Costituzione e dellarticolo 3 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai
princìpi generali dellordinamento ed ai princìpi
proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti delluomo,
nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti
dal Governo italiano.
2. Ai cittadini
italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano
le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge.
Art.
2.
(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie)
1. Le misure
di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge
si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio
1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302,
ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre
1992:
a) il riconoscimento
delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza
culturale;
b) il rispetto dellambito territoriale di ciascuna lingua;
c) la necessità di una risoluta azione di affermazione
delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale
anche nellambito dei programmi dellUnione europea.
Art.
3.
(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena)
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale
paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito
denominato «Comitato», composto da venti membri,
di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte
del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali
uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia
Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni
più rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dallassemblea degli eletti di lingua
slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui
allarticolo 1; lassemblea viene convocata dal presidente
del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua
slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto
istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento
del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione
ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo
il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità
di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 98,5 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art.
4.
(Ambito territoriale di applicazione della legge)
1. Le misure
di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge
si applicano alle condizioni e con le modalità indicate
nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è
tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati
inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella
predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei
consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto
mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente
della Repubblica.
2. Qualora il
Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto
la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta
nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro
svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dallarticolo
25 della presente legge.
Art.
5.
(Tutela delle popolazioni`germanofone
della Val Canale)
1. Nel quadro ddlle disposizioni
del|a legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della
presente legge, forme particolari di uutela sono garantitd alle
popolazioni geroenofone della Val Canale, tenendo conto della
situazione quadrilingue della zona, senza " nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dallo Stato.
Art. 6.
(Testo unico)
1. Il Governo
è delegato ad emanare, entro centoventi gikrni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentito iL Comitato,
un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e
con le norme della presente legge.
Art.
7.
(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)
1. Gli appartenenti
alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli
nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio
nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo lortografia
slovena in tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto
alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena
spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche,
nonchè ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini
appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento
del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n.
935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre
in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni
sociali.
4. Ciascun cittadino
il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato,
che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla
legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento
dellattuale cognome nella forma e nella grafia slovena,
avvalendosi delle procedure previste dallarticolo 11 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482.
5. Il regio decreto-legge
10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926,
n. 898, è abrogato.
6. I procedimenti
di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo
sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti
e procedimenti successivi al cambiamento. Lesercizio del
diritto di cui al comma 2 non comporta lapplicazione di
oneri fiscali aggiuntivi.
Art.
8.
(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)
1. Fermo restando
il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza
slovena presente nel territorio di cui allarticolo 1 è
riconosciuto il diritto alluso della lingua slovena nei
rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie
locali, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico
interesse aventi sede nel territorio di cui allarticolo
1 e competenza nei comuni di cui allarticolo 4, secondo
le modalità previste dal comma 4 del presente articolo.
È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta
in lingua slovena:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il
tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al
testo redatto in lingua italiana.
2. Dallapplicazione
del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia
nellespletamento dei rispettivi compiti istituzionali,
salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate
limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di
cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito
dallarticolo 109 del codice di procedura penale. Restano
comunque esclusi dallapplicazione del comma 1 i procedimenti
amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di
polizia nei rapporti interni con lamministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni
di cui allarticolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque
natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti,
compresi i documenti di carattere personale quali la carta di
identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati,
a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana
e slovena sia nella sola lingua italiana. Luso della lingua
slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e
alle pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di
rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2
e 3, le amministrazioni interessate, compresa lamministrazione
dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di
cui allarticolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri
uffici, lorganico del personale e la propria organizzazione
interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione
delle assunzioni di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo.
Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e
nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole
amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata,
un ufficio rivolto ai cittadini ancorchè residenti in
territori non previsti dallarticolo 4 che intendono avvalersi
dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari
di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche
convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili
ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati
di intesa con il Comitato.
6. Nellambito
della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono
alleventuale modifica ed integrazione dei propri statuti
conformemente alle disposizioni della presente legge.
7. Fino alladozione
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le
misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal
presente articolo.
8. Per il progressivo
conseguimento delle finalità di cui al presente articolo
è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue
a decorrere dallanno 2001.
9. La regione
Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui allarticolo
4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse
aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per
lattuazione del presente articolo, sentito a tale fine
il Comitato.
10. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito
il Comitato, sono determinati i termini e le modalità
per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti
interessati.
Art.
9.
(Uso della lingua slovena negli organi elettivi)
1. Negli organi
collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori
di cui allarticolo 4 è riconosciuto il diritto alluso
della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonchè
nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze,
compresa leventuale attività di verbalizzazione.
Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli
statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.
2. A cura dellamministrazione
competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua
italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.
3. I componenti
degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche
funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua
slovena, a richiesta degli interessati.
4. Nei rapporti
tra i pubblici uffici situati nei territori di cui allarticolo
4 è ammesso luso congiunto della lingua slovena
con la lingua italiana.
Art.
10.
(Insegne pubbliche e toponomastica)
1. Con decreto
del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta
del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati,
sulla base della tabella di cui allarticolo 4, i comuni,
le frazioni di comune, le località e gli enti in cui luso
della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana
nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e,
in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonchè nei gonfaloni.
Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni
toponomastiche e per la segnaletica stradale.
2. Per le finalità
di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.
Art.
11.
(Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena)
1. Per quanto
non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961,
n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. Allarticolo 2, commi
primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le
parole: «di lingua materna slovena» sono inserite
le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena».
2. Fermo restando
quanto stabilito dal terzo comma dellarticolo 1 della legge
19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole
con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità
operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel
rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e
139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la
Commissione scolastica regionale per listruzione in lingua
slovena di cui allarticolo 13, comma 3, della presente
legge.
3. Allarticolo
4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine,
le parole: «sentita la Commissione scolastica regionale
per listruzione in lingua slovena».
4. Nellordinamento
delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso
luso della lingua slovena nei rapporti con lamministrazione
scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale
e nelle insegne pubbliche.
5. A decorrere
dal 1º gennaio 2001, limporto del fondo di cui allarticolo
8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a
lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato
anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense
scolastiche ed altro materiale didattico, nonchè a favore
di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani
appartenenti allarea culturale slovena. La gestione del
fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche
attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua
periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione
di cui allarticolo 13, comma 3. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima
di lire 155,5 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art.
12.
(Disposizioni per la provincia di Udine)
1. Nelle scuole
materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella
tabella di cui allarticolo 4, la programmazione educativa
comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni,
alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua
slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Negli istituti
di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1
linsegnamento della lingua slovena, della storia e delle
tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso
nellorario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi
istituti nellesercizio dellautonomia organizzativa
e didattica di cui allarticolo 21, commi 8 e 9, della legge
15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità
di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone
i tempi e le metodologie, nonchè i criteri di valutazione
degli alunni e le modalità dimpiego dei docenti
qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano
alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi
per i propri figli dellinsegnamento della lingua della
minoranza.
3. Nelle scuole
secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate
da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere
istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al
numero minimo di alunni previsto dallordinamento scolastico.
4. Il Ministro
della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui allarticolo
13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attività
curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici
del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualità
del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.
5. La scuola
materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento
bilingue sloveno-italiano, gestite dallIstituto per listruzione
slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono
riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti
scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma
è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue
a decorrere dallanno 2001.
6. Nei comuni
della provincia di Udine compresi nella tabella di cui allarticolo
4 è prevista listituzione, sentito il Comitato e
secondo le modalità operative di cui al comma 2 dellarticolo
11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento
nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per
il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione
di cui allarticolo 13, comma 3.
7. Le iniziative
previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche
autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della
dotazione finanziaria attribuita ai sensi dellarticolo
21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè
delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo
tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle
di cui alla presente legge.
Art.
13.
(Organi per lamministrazione scolastica)
1. Per la trattazione
degli affari riguardanti listruzione in lingua slovena,
presso lufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un
dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione
tra il personale dirigenziale dei ruoli dellamministrazione
scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici
delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio
provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli
istituti con lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale
dellufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena
conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di
soddisfare le esigenze di autonomia dellistruzione in lingua
slovena è istituita la Commissione scolastica regionale
per listruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente
regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione,
le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella
prevista dallarticolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n.
932, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 24 della
presente legge.
4. Per le finalità
di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 895 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art.
14.
(Istituto regionale di ricerca educativa)
1. Ai sensi dellarticolo
288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
è istituita apposita sezione dellistituto regionale
di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza
per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione
della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi
del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca
educativa, previsto dallarticolo 21, comma 10, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e dallarticolo 76 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui allarticolo
13, comma 3.
Art.
15.
(Istruzione musicale)
1. Con decreto
del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, è istituita, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio
di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. Con il medesimo
decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici
ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti
trasferimenti e passaggi. Lattuale organico di diritto
del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» resta
fermo per un triennio, fatta salva lattivazione di nuovi
insegnamenti e scuole nonchè la definitiva stabilizzazione
del corso di lingua italiana per stranieri.
2. Con ordinanza
del Ministero delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento
e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonchè
le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale
docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena
«Glasbena matica» e «Emil Komel» è
considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori
o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale
docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si
applicano le disposizioni di cui allarticolo 425 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Gli insegnanti
della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo
del collegio dei professori del conservatorio, articolato in
due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana
e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni
relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative
di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore
del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In
tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione
che le ha deliberate. Lattività di ciascuna sezione
deve essere coerente con il piano annuale delle attività
formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica
generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei
docenti.
4. Gli insegnanti
della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono
al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è
esonerato dallattività di insegnamento per tutto
il periodo dellincarico. Gli atti del direttore del conservatorio
concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del
coordinatore.
5. Il coordinatore
di cui al comma 4, per la durata dellincarico, è
membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di
musica «Giuseppe Tartini», di cui fanno parte, altresì,
due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena,
designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.
6. Per le finalità
di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 1.049 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art.
16.
(Istituzioni e attività della minoranza slovena)
1. La regione
Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività
e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative,
scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e
svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena.
A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura
associativa della minoranza slovena. Per le finalità di
cui al presente comma, è data priorità al funzionamento
della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui
al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi,
che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione
Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di
cui al comma 1 è destinata per lanno 2001 la somma
di lire 5.000 milioni e per lanno 2002 la somma di lire
10.000 milioni. Per gli anni successivi, lammontare del
fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla
legge finanziaria ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art.
17.
(Rapporti con la Repubblica di Slovenia)
1. Il Governo
assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire
i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena
e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura
lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale,
anche nellambito delle iniziative e dei programmi dellUnione
europea.
Art.
18.
(Teatro stabile sloveno)
1. Fermo restando
quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il «Teatro
stabile sloveno di Trieste Slovensko stalno gledalisce»
è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a
gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni
a carico dello Stato.
Art.
19.
(Restituzione di beni immobili)
1. La casa di
cultura «Narodni dom» di Trieste rione San
Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita
alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo
gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche
di lingua slovena. Nelledificio di Via Filzi 9 a Trieste,
già «Narodni dom», e nelledificio di
Corso Verdi, già «Trgovski dom», di Gorizia
trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua
slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica
Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente
con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa
intesa tra regione e università degli studi di Trieste
per ledificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e
Ministero delle finanze per ledificio di Corso Verdi di
Gorizia.
2. In caso di
mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi
sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le modalità
di uso e di gestione sono stabilite dallamministrazione
regionale sentito il Comitato.
Art.
20.
(Tutela del patrimonio storico ed artistico)
1. Ai fini di
cui allarticolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia
Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui
allarticolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto
delle caratteristiche peculiari delle località abitate
dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici
ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e
ad altre forme di espressione della cultura della popolazione
slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.
2. Ai fini di
cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di
consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative
della minoranza slovena.
Art.
21.
(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)
1. Nei territori
di cui allarticolo 4 lassetto amministrativo, luso
del territorio, i piani di programmazione economica, sociale
ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri
devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.
2. Ai fini di
cui al comma 1 e dintesa con il Comitato, negli organi
consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza
della minoranza slovena.
3. Per consentire
lattuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori
dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità
montane del Canal del Ferro Val Canale, Valli del Torre
e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata
la minoranza slovena, a decorrere dallanno 2001 lo Stato
assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo
pari a lire 1.000 milioni.
4. Per le finalità
di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art.
22.
(Organizzazioni e attività sindacali)
1. Alle organizzazioni
sindacali e di categoria che svolgono la loro attività
prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza
e diffusione sui territori di cui allarticolo 4, abbiano
carattere di rappresentatività allinterno della
minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine allesercizio
delle attività sindacali in genere ed al diritto alla
rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione
e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti
dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti
alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Art.
23.
(Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482,
in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche)
1. Dopo larticolo
18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il
seguente:
«Art. 18-bis.
1. Le disposizioni di cui allarticolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione
e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei
confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche».
Art.
24.
(Norma transitoria)
1. Fino alla
costituzione della Commissione di cui allarticolo 13, comma
3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di
cui allarticolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932,
opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine,
o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati
dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.
Art.
25.
(Modifiche dellambito territoriale di applicazione della
legge)
1. La tabella
di cui allarticolo 4 può essere modificata con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Su proposta
del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge
si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori
di cui allarticolo 4, in favore degli appartenenti alla
minoranza slovena, quando si tratti di attività intese
alla conservazione e promozione della loro identità culturale,
storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
3. Ai cittadini
di cui al comma 2 è comunque garantito lesercizio
dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 8 limitatamente
ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo
le modalità previste dal comma 4 dellarticolo 8.
4. Lelenco
previsto dallarticolo 10 può essere modificato con
decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della
proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.
Art.
26.
(Disposizioni in materia elettorale)
1. Le leggi elettorali
per lelezione del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati dettano norme per favorire laccesso alla rappresentanza
di candidati appartenenti alla minoranza slovena.
Art.
27.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri
derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli
3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari
a lire 15.567.000.000 per lanno 2001 ed a lire 20.567.000.000
a decorrere dallanno 2002, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art.
28.
(Disposizioni finali)
1. Fermo restando
quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le
misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto
speciale allegato al Memorandum dintesa di Londra del 5
ottobre 1954, richiamato dallarticolo 8 del trattato tra
la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente allaccordo
tra le stesse Parti, con allegati, allatto finale ed allo
scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975,
ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione
della presente legge può essere interpretata in modo tale
da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza
slovena inferiore a quello già in godimento in base a
precedenti disposizioni.
3. Eventuali
disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste
dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale
di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito
il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona
nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
4. Dallattuazione
della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o
maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi
esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi
concernenti la tutela della minoranza slovena.
Art.
29.
(Definizione)
1. Ai fini della
presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato
di una propria individualità.